RESPONSABILITÀ CIVILE

Autore:  Alessandro Calzavara
ASSINEWS 339 – marzo 2022

(con insidia…anche per l’intermediario)

Il succedersi di sentenze della Suprema Corte non contribuisce a fare chiarezza per gli assicurati (sempre che ne abbiano consapevolezza) in ordine alla validità temporale della garanzia di responsabilità civile che hanno acquistato per essere tenuti indenni dalle conseguenze di errori compiuti nello svolgimento della loro attività professionale o da difetti dei loro prodotti.

Nell’ordine, infatti, la Cassazione nel 20161 aveva affermato che “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola che subordina l’operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro periodi di tempo preventivamente individuati; tuttavia, in presenza di determinate condizioni, il giudice di merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, può dichiarare la nullità di tale clausola per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina dettata dal codice del consumo, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

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