La Corte di Cassazione interviene in un caso in cui il danno causato alla vittima è originato non dalla circolazione stradale, ma dall’omessa custodia della sede stradale

Di Bianca Pascotto

Con quali criteri si liquidano i danni alla persona?

Domanda apparentemente banale se si possiede dimestichezza con la materia, ma per rispondere al nostro interlocutore si dovrà chiedere una ineludibile precisazione: danni conseguenti ad un incidente stradale, ad un errore medico, oppure provocati da un fatto illecito in generale?

Eh, si perché questi danni non sono uguali tra loro, o più correttamente, questi danni sono la conseguenza di condotte che appartengono a fattispecie diversamente normate, a cui si applicano diversi criteri di valutazione.

Esistono, infatti, diverse tabelle con le quali “far di conto” per la liquidazione del danno

– una (e unica di origine legislativa) è quella prevista nel codice delle assicurazioni private all’art. 139 che contempla le lesioni da incidente stradale e quelle da malpractice medica che non superino la soglia del 9% di invalidità permanente;

– altre (anche se possiamo ricondurle sostanzialmente a due) sono le tabelle frutto della prassi giurisprudenziale e dei vari tribunali, in particolare, che hanno colmato il vuoto normativo elaborando tabelle di riferimento per i danni da incidente stradale con lesioni superiori al 9 % e per tutti i residuali danni che non conseguono alla responsabilità civile auto o alla responsabilità medica. Mi riferisco, ovviamente, alle Tabelle del Tribunale di Milano e alla Tabelle del Tribunale di Roma.

Il meccanismo sopra esposto è, oramai ben “oliato” e assodato eppure ogni tanto è necessario il richiamo della Cassazione.

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