IL PROVVEDIMENTO CHE RIAPRE A TRE SCAMBI DEI CREDITI NON SEGNA I CONFINI
di Gianluca Stancati
Il regime di circolazione dei crediti da bonus edilizi, quale risulta dal provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri venerdì, 18 febbraio (si veda tra gli altri Italia Oggi del 18/2/22), non disciplina gli aspetti intertemporali, vale a dire non specifica l’ambito cronologico e oggettivo del campo di applicazione delle nuove disposizioni (“quali crediti, maturati da quando, a quale stadio di circolazione”). Per entrambe le opzioni (sconto in fattura; cessione del credito), oltre ad una prima cessione del credito nei confronti di un cessionario “vigilato” ovvero di un altro soggetto, saranno consentiti due ulteriori passaggi, purché sia un intermediario finanziario o un’impresa di assicurazione ad agire in veste di acquirente.

Occorre ricordare che l’art. 28 del dl Sostegni Ter (n. 4/2022) sui cui opera l’ultimo intervento, al comma 2, ha previsto un regime transitorio in forza del quale, comunicando l’opzione entro il 16 Febbraio u.s., si è resa possibile la fruizione di una ulteriore cessione jolly (si veda ItaliaOggi del 17/2/22), anche per i crediti già oggetto di plurimi passaggi.

Di conseguenza, le opzioni comunicate a far data dal 17 Febbraio sarebbero “fonte” di crediti interessati dai rigorosi limiti di circolazione introdotti dal menzionato art. 28, cioè suscettibili di un unico ulteriore trasferimento, da chi ha applicato lo sconto in fattura ovvero dal contribuente che ha sostenuto la spesa agevolata, ad un terzo.

Ciò premesso,una volta che il DL da ultimo approvato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ci sono in astratto due risposte possibili. Un primo approccio sarebbe quello di individuare una netta cesura con il passato e ritenere consumata “a prescindere” qualsivoglia chance di cessione qualora, per così dire, non sia stata giocata “la carta jolly” di cui si è detto. In questa prospettiva, il regime “a tre passaggi” tornerebbe applicabile ai soli crediti derivanti da opzioni comunicate a far data dalla sua entrata in vigore.

Argomentazioni di carattere logico ed equitativo possono fondare una diversa lettura. In particolare, pur nel silenzio del nuovo articolato, sembrerebbe validamente sostenibile il ricorso ad un criterio di compatibilità, fotografando lo stato (anzi, stadio) dei crediti alla medesima data di efficacia del nuovo DL.

Dunque, anche i “crediti vecchi”, cioè oggetto di una opzione già comunicata, potrebbero fruire delle nuove disposizioni, ove si collochino in uno stadio di circolazione compatibile con le stesse. Ad esempio, un soggetto vigilato (intermediario/assicurazione) che abbia acquistato un credito dall’impresa che ha eseguito i lavori e che ha concesso lo sconto in fattura (primo acquisto) dovrebbe poterlo ricedere ad un altro soggetto vigilato, con facoltà per quest’ultimo di effettuare un’ulteriore cessione. Nella stessa logica, un soggetto vigilato qualificabile come secondo cessionario avrebbe una ulteriore chance di trasferimento. Diversamente, un credito che già risulti oggetto di almeno tre passaggi, sebbene giunto nel sistema vigilato, avrebbe uno sbarramento, risultando non cedibile, neppure nei confronti di un intermediario o impresa di assicurazione.

La delicatezza della questione meriterebbe certezza del diritto, quindi preferibilmente una previsione specifica da inserirsi nell’iter legislativo e che faccia luce sulla questione, garantendo un trattamento simmetrico ai crediti preesistenti ed a quelli in fieri.

In questo contesto dovrebbero altresì esser fatti salvi gli effetti delle cessioni conformi alla previgente disciplina.

IL DECRETO APPROVATO DIVENTERÀ UN EMENDAMENTO AL SOSTEGNI 3
Da maggio sulla piattaforma solo con il bollino
Cessioni jolly, libere e vincolate: il nuovo decreto di contrasto alle frodi allenta la morsa sui trasferimenti dei crediti da bonus edilizi e cambia nuovamente la modalità di circolazione dei bonus. Da maggio inoltre transitato per la piattaforma dell’agenzia delle entrate sarà marchiato a fuoco con il proprio codice univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e ciò ovviamente per aumentare le performance dei controlli limitando al contempo condotte fraudolente. Le nuove disposizioni approvate venerdì saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro venerdì, tra oggi e domani è prevista la rifinitura ma ha il destino già segnato diventerà un emendamento al decreto Sostegni 3 (dl 4/22) che contiene già l’articolo 28 che ha creato la stretta sul credito con le frizioni nelle erogazioni e gestioni crediti da parte delle banche e intermediari finanziari nelle scorse settimane.

Le cessioni libere

Sulla base della nuova costruzione dell’articolo 121 del dl 34/2020, post modifiche che verranno apportate dal nuovo decreto in commento approvato venerdì scorso in consiglio dei ministri vi sarà di fatto unicamente una cessione definibile come “libera” ovvero effettuabile nei confronti di terzi ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Qualora sia il beneficiario delle detrazione a trasferire il credito si tratta della la prima ed unica cessione da questi effettuata. Dopo tale passaggio di mano infatti le ulteriori transazioni risultano vincolate poiché finalizzate a far confluire e transitare il tax credit unicamente all’interno del circuito dei soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di operazioni di sconto in fattura invece, essendo la prima cessione, ovvero quella che si realizza tra cliente e fornitore, di fatto non considerata nella conta dei trasferimenti per la disciplina anti-frode, la cessione “libera” è quella che può successivamente porre in essere il citato fornitore.

Quest’ultimo infatti può girare il tax credit incamerato a qualsivoglia soggetto terzo all’operazione, compresi ovviamente istituti di credito ed intermediari finanziari e dopo tale passaggio però si cade nelle trasferimenti vincolati.

Le cessioni vincolate

Queste nuove tipologie di cessioni nascono con il nuovo decreto anti-frode per riattivare il mercato delle cessioni di fatto bloccato post decreto sostegni ter.

Il nuovo decreto prevede infatti che altri due trasferimenti possono essere posti in essere a patto però che siano effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La cessione jolly

Attualmente non risulta chiara l’interazione della cessione jolly, ovvero il diritto ad una ulteriore cessione in caso di comunicazione di opzione inviata entro il 16 febbraio scorso ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del dl 4/2021 (il sostegni ter), con le nuove disposizione contenute.

Il nuovo decreto non cita il c.d. periodo transitorio e gli effetti da esso prodotto, per cui in un’ottica pro contribuente, è anche possibile ipotizzare che un credito opzionato entro la citata scadenza potrebbe mantenere un trasferimento libero oltre i due successivi vincolati a barche ed intermediari finanziari.

Il codice di tracciamento

Attualmente i crediti transitati attraverso il portale dell’agenzia delle entrate hanno un protocollo identificativo che non seguiva il tax credit in caso di cessioni “a catena”.

Da maggio però si cambia, ogni credito sarà marchiato a fuoco con l’assegnazione di un proprio codice che lo seguirà ad ogni passaggio di mano. Questo non potrà far altro che favorire i controlli comunque estremamente facilitati dal limitato numero di trasferimenti consentiti.

Giuliano Mandolesi

Professioni tecniche in allarme
Professioni tecniche «fortemente preoccupate» dopo che il governo, nel consiglio dei ministri del 18 febbraio, ha «stretto i bulloni» al meccanismo delle asseverazioni alla base del Superbonus 110% per le ristrutturazioni edili: il nuovo decreto (con l’intento di arginare le frodi) prevede, infatti, la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro per tutti i tecnici abilitati che, nelle dichiarazioni necessarie per l’avvio dei lavori, espongono informazioni false, o omettono di riferire contenuti rilevanti sui requisiti del progetto. E, pertanto, in una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi, rendendosi «disponibili» a «contribuire» al contrasto delle truffe, scrivono che il provvedimento governativo «si presta a gravi difetti di costituzionalità», giacché «viola il principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale, essendo definita in maniera assolutamente generica e superficiale la condotta punita».

La Rete delle professioni tecniche (Rpt), coordinata dal presidente degli ingegneri Armando Zambrano, «non comprende» la «necessità di un inasprimento delle sanzioni», rammentando (come emerso nelle recenti audizioni sul decreto 4/2022, il «Sostegni ter», si veda ItaliaOggi del 15 febbraio 2022) che il Superbonus, «stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, si caratterizza per una percentuale di frodi, ad oggi, peraltro, solo ipotizzate e presunte, pari al 3% sul totale degli importi delle opere coperte dall’incentivo», mentre «non si hanno notizie di responsabilità di professionisti tecnici in proposito, né di dichiarazioni false, o infedeli accertate come tali». La norma, dunque, s’inserisce il vertice del consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito, «va eliminata o, comunque, corretta», affinché «professionisti competenti evitino di sottoscrivere, in perfetta buona fede e correttezza, dichiarazioni che potrebbero prestarsi a interpretazioni e valutazioni discrezionali». E il «giro di vite» dell’esecutivo finisce pure nel mirino del segretario della commissione finanze del senato, Andrea de Bertoldi (FdI), che bolla le sanzioni penali come «sproporzionate rispetto ad errori che la complessità e non la chiarezza della normativa potrebbero, comunque, determinare».
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