Carla De Lellis
Aggiornamento «tecnico» per il Tu sicurezza. Con due distinti decreti interministeriali, infatti, sono aggiornati diversi allegati del dlgs n. 81/2008, al fine di prevedere nuove misure di tutela, tra cui anche quelle contro il rischio d’infezione da Sars-2 (Covid). I decreti, firmati da ministro del lavoro, ministro della salute e ministro dello sviluppo economico, sono pubblicati sul sito del ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale.

Il Covid nelle valutazione dei rischi. L’ingresso del Covid tra i rischi (biologici) di cui tenere conto, peri garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori è stato disposto dal c.d. decreto Ristori-bis. Il dl n. 149/2020, infatti, ha recepito la direttiva 2020/739 con cui la commissione UE, a distanza di 10 mesi dall’inizio di pandemia, ha inserito il Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive all’uomo. Il recepimento della direttiva ha richiesto l’aggiornamento delle le norme del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) relative ai rischi da agenti biologici e ora anche degli allegati tecnici. Di conseguenza sino diventati più stringenti gli adempimenti (ad esempio, c’è l’istituzione del registro esposti) per i datori di lavoro che svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio quali, prioritariamente, laboratori, servizi veterinari e industria. Ma non possono ritenersi esonerati gli altri datori di lavoro sui quali, di principio, ricade l’obbligo della «valutazione di tutti i rischi», in base all’art. 28 del Tu sula sicurezza.

I nuovi allegati. I nuovi allegati riportano tabelle nelle quali sono state aggiornate le misure e, inoltre, è stato meglio specificato che l’indicazione «raccomandato», presente in alcune colonne (molto più spesso nella colonna del livello di contenimento 3), significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Carla De Lellis
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