Vincenzo Giannotti
Il nuovo contratto per la dirigenza delle Funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, ha dato la possibilità agli enti di destinare parte delle risorse del fondo integrativo al welfare integrativo. Sono, tuttavia, previsti due vincoli economici. Il primo riguarda l’importo massimo, che può essere destinato a misure di natura assistenziale dei dirigenti, il quale non potrà essere superiore al 2,5% del valore complessivo del fondo integrativo. Il secondo vincolo economico prevede che l’importo da destinare non potrà ridurre la retribuzione di risultato dei dirigenti al di sotto del limite del 15% del valore complessivo della retribuzione di posizione e risultato. All’interno delle somme complessive destinate al welfare integrativo può anche trovare collocazione la destinazione, per il dirigente della polizia locale, di parte delle riscossioni dei proventi al codice della strada. Infine, la destinazione di tali risorse dovrà avvenire, in ogni caso, utilizzando la contrattazione integrativa. La disposizione contrattuale, che istituisce il welfare integrativo per la dirigenza degli enti locali, è contenuta nell’art.32, dove è precisato che alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. Queste ultime sono individuate nel limite del 2,5% del totale del fondo integrativo, avendo cura di verificare che la retribuzione di risultato non finisca al di sotto del limite 15% delle risorse complessive destinate alla posizione e al risultato dei dirigenti. All’interno di queste risorse può trovare collocazione anche la destinazione della riscossione di parte dei proventi al codice della strada. Su quest’ultima, infatti, l’art.59 del contratto consente di destinare parte delle riscossioni, ottenute dal codice della strada (208, commi 4, lett. c), e 5, del dlgs n. 285/1992), al dirigente della polizia locale, utilizzando tre diverse ipotesi. La prima prevedendo contributi datoriali per la previdenza complementare Perseo-Sirio, ovvero ad altra previdenza complementare eventualmente già intervenuta da parte del dirigente a diverse forme pensionistiche individuali, importi questi che si collocano al di fuori delle limitazioni previste dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017, non avendo i contributi previdenziali versati natura retributiva. La seconda ipotesi riguarda la possibile destinazione a finalità assistenziali, previste per la generalità dei dirigenti, la cui destinazione resta soggetta ai limiti economici già indicati. Infine, la terza ipotesi riguarda l’erogazione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato collegata ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. A differenza del contratto del personale non dirigenziale, in quello dirigenziale mancano utili riferimenti per una possibile declinazione degli istituti utilizzabili. Facendo, pertanto, applicazione delle destinazioni previste dall’art. 72 del contratto del personale non dirigenziale, i benefici di natura assistenziale e sociale possibili potrebbero essere declinati nei seguenti istituti: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito; e) polizze sanitarie integrative.

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