di Bianca Pascotto

L’accertamento dello stato di alterazione alcoolica rientra nelle attività urgenti che la Polizia può e deve espletare per l’accertamento del reato ex art. 186 del codice della strada.

Nell’eseguire il famoso alcoltest l’autorità preposta ha l’obbligo di avvisare l’interessato di avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia ma non ha altresì l’obbligo di attendere il suo arrivo per eseguire l’esame.

Un tanto è stato affermato e confermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 28 pubblicata il 7 gennaio 2021.

IL CASO

Tizio veniva sanzionato per il reato di guida in stato di ebbrezza e proponeva opposizione al verbale di contestazione.

Il Tribunale di Treviso annullava il verbale sull’assunto che l’accertamento del tasso alcolimetrico doveva ritenersi invalido perché l’interessato era sì stato avvisato di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p., ma tra l’avviso e l’eseguito test non era decorso l’intervallo di tempo di 23-29 minuti.

Tizio, infatti era stato informato dei suoi diritti alle ore 11,40-45 ed il test era stato eseguito alle 12.10.

Il Comune impugna la sentenza avanti alla corte di Cassazione con 5 motivi di ricorso che vengono tutti accolti.

LA SOLUZIONE

La decisione del Tribunale di Treviso è stata cassata, avendo erroneamente applicato la normativa che attiene alla contestazione della guida in stato di ebbrezza.

La Corte precisa che non esiste alcuna norma che imponga il decorso di un tempo minimo o comunque di un intervallo di tempo di 23/29 minuti tra il momento in cui venga dato l’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore e l’esecuzione del test.

Le norme che disciplinano l’accertamento della guida in stato di ebbrezza prevedono semplicemente 3 step:

1) il test è è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile sulla persona ex art. 354 del codice di procedura penale;

2) in detti casi il difensore ha la facoltà di assistere ma NON ha il diritto ad essere previamente avvisato ex art. 356 c.p.p;

3) l’interessato deve essere avvisato di potersi avvalere di un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p..

Quando viene effettuato l’avviso non vi è altro obbligo per la Polizia giudiziaria di attendere l’arrivo dell’avvocato per potere effettuare il test, né esiste alcun obbligo di attendere il decorso di un imprecisato arco temporale per effettuare l’alcooltest.

Del resto Tizio non aveva eccepito la circostanza di non essere stato avvisato della facoltà concessegli dalla legge, ma aveva contestato che il test avrebbe dovuto essere eseguito alla presenza del difensore.

Ordinanza Cassazione Civile del 7 gennaio 2021 n. 28 in www.ilquotidianogiuridico.it

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