Una sentenza del Tribunale di Girona, ultima provincia catalana prima del confine con la Francia, obbliga la compagnia SegurCaixa Adeslas a pagare 6.000 euro a una pizzeria per il mancato guadagno a causa del confinamento, misura adottata dal governo per contenere la diffusione del Covid.

Il giudice ha affermato che non essendo escluso dal testo di polizza la pandemia, la pizzeria deve ricevere l’indennizzo spettante.

Il proprietario della pizzeria “Bella Napoli” ha stipulato una polizza con SegurCaixa Adeslas, giusto un mese prima che nel marzo scorso fosse decretato lo stato di allarme e il confinamento a seguito della diffusione della pandemia.

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il contratto contiene una sezione speciale per la “business interruption” e prevede che l’assicurato riceva un risarcimento quotidiano di 200 euro per 30 giorni. Cioè, fino a un massimo di 6.000 euro. Dopo il periodo di lockdown, il titolare della polizza si era quindi rivolto all’assicuratore e di fronte alla non accettazione del sinistro, ha portato il caso in tribunale. Nel novembre dello scorso anno, la sentenza di primo grado del  Tribunale di Girona si pronunciava a favore dell’assicuratore, forte del fatto che una delle clausole del contratto afferma che non vengono coperte le perdite “causate, derivate o derivanti da limitazioni o restrizioni imposte da qualsiasi ente o autorità pubblica, o qualsiasi altro caso di forza maggiore”.

Il secondo grado di giudizio ha completamente rivoltato le carte in tavola per una sentenza che è definitiva, in quanto non impugnabile. Non è certo un prolema l’importo limitato di soli 6.000 euro che dovrà essere pagato da SegurCaixa Adeslas, controllata da Mutua Madrileña e di proprietà di CaixaBank, ma la sentenza del Tribunale di Girona crea un precedente che apre la porta a future decisioni giudiziarie dello stesso tenore, mettendo in apprensione gli assicuratori.

La sentenza definitiva fa leva sul fatto che la pizzeria avesse stipulato una polizza con copertura Business Interruption. In nessun momento, sostiene, è stata esclusa dalla copertura il rischio pandemico. Esclusione che avrebbe dovuto essere semmai evidenziata in grassetto nella polizza ed espressamente accettata dall’assicurato. Data la non esclusione della pandemia, il giudice ha sostenuto che il contratto così articolato fa sorgere un’aspettativa per l’assicurato e la non copertura del Covid significherebbe svuotare il contenuto dell’assicurazione.