Di Bianca Pascotto

A volte anche le cose semplici diventano complesse ma a volte la complicazione è solo frutto dell’incapacità di comprendere il semplice.

C’è voluta la pronuncia della Cassazione per dar ragione ad un pedone e fornire così l’interpretazione corretta dell’art. 190 del codice della strada, norma che per la verità, non sembra soffrire di molta ambiguità.

IL FATTO

Tizia attraversa un piazzale a piedi e viene investita da una autovettura. Non ricevendo il ritenuto adeguato risarcimento, promuove causa contro il conducente e la compagnia assicuratrice ma il Tribunale, diversamente da quanto atteso dall’attrice, dichiara sussistere una sua responsabilità nella causazione del sinistro.

Il giudizio si sposta in appello e la Corte accoglie le ragioni di Tizia in punto di quantum debeatur, ma conferma il concorso di colpa, sostenendo, come deciso dal Tribunale in primo grado, che in assenza di strisce pedonali, Tizia non avrebbe dovuto attraversare a piedi il piazzale perchè l’art. 190 comma 2 del codice della strada, pone un divieto assoluto di attraversare a piedi piazze se non esclusivamente mediante l’uso delle strisce pedonali.

Tizia a questo punto si rivolge al Supremo Collegio.

STRISCE PEDONALI

LA SOLUZIONE

Tizia ha buone ragioni per adire alla Corte che la premia, accogliendo il suo motivo di ricorso.

La ricorrente si duole della circostanza che il giudice di secondo grado non ha valutato la sua richiesta di far accertare che nelle vicinanze del luogo in cui aveva attraversato, non erano presenti le strisce pedonali e che, pertanto, in loro assenza ben poteva attraversare a piedi il piazzale, senza violare alcuna norma del codice della strada.

La Corte d’Appello, invece, aveva omesso di prendere in considerazione la doglianza in quanto l’ha ritenuta assorbita dall’interpretazione dell’art. 190 comma 2 il quale, a suo dire, vietava in modo assoluto l’attraversamento in assenza di strisce pedonali.

Detta argomentazione viene impugnata da Tizia la quale ritiene che l’articolo debba essere interpretato nel senso che il divieto sussiste “solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano”.

Il Supremo Collegio concorda con la motivazione offerta dalla ricorrente, evidenziando l’erroneità dell’interpretazione dell’articolo il quale “non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”.

La Corte ha, quindi, chiaramente evidenziato che è vietato attraversare a piedi le piazze solo nel caso in cui le stesse siano fornite di strisce pedonali oppure quando le stesse si trovano ad una distanza maggiore dei 100 mt dal punto di attraversamento, ovvero in buona sostanza quando ci siano nei paraggi dei passaggi fruibili.

Non par dubbio che questa sia la corretta interpretazione dell’art. 190 il cui comma 2 prevede “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, ed il comma 3 “È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”.

Trattandosi, nello specifico, di un investimento avvenuto in una piazza, fatico a comprendere perché i giudici del merito abbiamo richiamato il comma 2 anziché il comma 3 – salvo trattasi di errore materiale – precetto quest’ultimo esclusivamente pertinente al caso di specie e la cui lettura non poteva dar adito a dubbio, visto l’inciso “qualora esistano”, presente nel testo.

Diversamente ragionando si perverrebbe all’assurdo di non poter in alcun modo attraversare una piazza nel caso in cui non vi siano strisce pedonali, né vicine né lontane.

Cassazione Civile ordinanza del 12 gennaio 2021 n. 278 in www.dirittoegiustizia.it

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