L’allarme della Corte dei conti Ue. Anche le criptovalute possono sfuggire all’imposizione

Pagine a cura di Matteo Rizzi

Accordarsi con il Fisco è sempre conveniente. Soprattutto se si rientra nella categoria dei cosiddetti high net-worth individual (Hnwi), ossia coloro che hanno ampie disponibilità di patrimonio. I ruling emessi per le persone fisiche non rientrano, infatti, nell’ambito dello scambio obbligatorio e automatico di informazioni a fini fiscali. A dirlo è la Corte dei conti europea, che ha pubblicato il report «Scambio di informazioni fiscali nell’Ue: fondamenta solide, ma crepe nell’attuazione». Le lacune del sistema dello scambio di dati fiscali nell’Ue incoraggiano l’elusione e l’evasione fiscale, dice la Corte dei conti. In totale, ammonta a 190 miliardi di euro all’anno il mancato gettito fiscale nell’Ue (circa l’1,7% del pil dell’Ue), considerando i regimi fiscali speciali e le inefficienze della riscossione delle imposte, di cui almeno 50 e 70 miliardi di euro sono da imputare alla sola evasione e l’elusione delle imposte sulle società (si veda ItaliaOggi del 27/1/2021).
Come si arriva allo scambio dati fiscali nell’Ue come forma di protezione? Sin dal 2011 il consiglio, su proposta della commissione Ue, ha varato una serie di iniziative legislative che permettono agli stati membri di condividere le informazioni fiscali secondo diverse modalità. Ma fin da subito, la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac) ha escluso i ruling fiscali preventivi transfrontalieri dallo scambio di informazioni se sono stati emessi per persone fisiche (articolo 8-bis, paragrafo 4, della direttiva 2011/16, modificata dalla direttiva 2015/2376).

Un privato con ampie disponibilità patrimoniali, i cosiddetti high net-worth individual (Hnwi), quindi, che ottiene un ruling di questo tipo da uno stato membro, con aliquote fiscali favorevoli, eviterà di pagare quanto deve nel proprio stato membro di residenza vista la mancanza di comunicazioni tra i paesi Ue. «Questa disposizione ha l’effetto di esentare i ruling emessi per privati con ampie disponibilità patrimoniali dallo scambio obbligatorio e automatico di informazioni», riferisce la Corte dei conti. Il parlamento europeo, in una relazione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l’evasione e l’elusione fiscale, aveva già manifestato preoccupazione per questa scappatoia. Ha espresso perplessità su come privati con patrimoni ingenti possano spostare i propri guadagni tra i paesi più a loro favorevoli, grazie a ruling transfrontalieri non soggetti all’obbligo di notifica. La commissione, in merito all’osservazione della Corte dei conti, ha segnalato che l’estensione dell’ambito di applicazione ai ruling fiscali per le persone fisiche è stata presa in considerazione in sede di adozione della Dac 3, ma non è stata portata avanti. «È probabile che i ruling emessi per le persone fisiche abbiano effetti transfrontalieri limitati», scrive la commissione. Adottare una normativa «con tutti gli obblighi che ne derivano per le amministrazioni nazionali potrebbe pertanto non essere una misura proporzionata». Tuttavia, la commissione è aperta a riesaminare la questione.

La valutazione. La Corte dei conti ha valutato gli aspetti fondamentali che determinano l’efficacia del sistema di scambio di informazioni fiscali nell’Ue. Ha svolto questo audit perché il sistema per lo scambio di informazioni fiscali, in vigore dal 2011, non è mai stato oggetto di valutazione. La Corte ha esaminato il quadro normativo proposto e posto in atto dalla commissione e ha esaminato in che modo questa monitora l’attuazione e la performance del sistema di scambio di informazioni (tra il 2014 e il 2019). Gli auditor della Corte hanno quindi visitato cinque stati membri (Italia, Cipro, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) per analizzare in che modo utilizzano le informazioni scambiate e misurano l’efficacia del sistema.

La conclusione generale raggiunta dalla Corte è che il sistema per lo scambio di informazioni fiscali è ben consolidato, ma occorre fare di più per quanto riguarda il monitoraggio, la garanzia della qualità dei dati e l’utilizzo delle informazioni ricevute. Secondo la Corte, la commissione ha istituito un quadro adeguato per lo scambio di informazioni fiscali, ma non è pro-attiva nel fornire orientamenti e non misura a sufficienza gli effetti e l’impatto derivanti dall’uso delle informazioni scambiate. A seguito delle visite di audit negli stati membri, la Corte ha concluso che le informazioni scambiate sono di modesta qualità e non sono ampiamente utilizzate, e che gli stati membri non monitorano a sufficienza l’efficacia del sistema.

Le vie di fuga. Alcune forme di reddito possono ancora sfuggire all’imposizione nello stato membro competente. Oltre agli accordi privati transfrontalieri, anche le criptovalute non rientrano nell’ambito di applicazione dello scambio di informazioni (questo problema dovrebbe essere risolto con la Dac 8 che sarà discussa a metà 2021). Se un contribuente detiene denaro sotto forma di criptovalute elettroniche, la piattaforma o un altro soggetto che fornisce servizi di portafoglio elettronico a tali clienti non è tenuto a dichiarare alle autorità fiscali tali importi o gli utili percepiti. Pertanto, il denaro detenuto in tali strumenti elettronici non è soggetto in gran parte all’imposizione fiscale. Secondo uno studio del Parlamento europeo, all’inizio del 2018 la capitalizzazione totale di mercato delle 100 principali criptovalute superava l’equivalente di 330 miliardi di euro a livello mondiale. I redditi da dividendi su conti non di custodia (per esempio, i dividendi versati tramite un conto corrente bancario non di custodia da una società fiscalmente residente in uno stato membro al suo azionista, fiscalmente residente in un altro) non costituiscono una categoria distinta di reddito ai fini dello scambio automatico ai sensi della Dac 1. Pertanto, se lo stato membro in cui la società è fiscalmente residente non scambia tali informazioni con lo stato membro di residenza del contribuente, tali importi potrebbero restare non tassati.

Problemi nell’accuratezza dei dati. Ci sono debolezze per quanto riguarda la tempestività, l’accuratezza e la completezza dello scambio automatico di informazioni. La maggior parte degli stati membri non esegue audit sulle entità tenute alla comunicazione, per garantire la qualità e la completezza dei dati prima che vengano trasmessi ad altri stati membri. Inoltre, solo pochi stati membri forniscono informazioni per tutte le categorie di informazioni richieste, per cui alcuni redditi sfuggono all’imposizione fiscale. Sebbene gli stati membri identifichino i contribuenti interessati, le informazioni scambiate automaticamente sono sottoutilizzate.

Per la Dac 1, per esempio, le autorità fiscali raccolgono le informazioni dalle banche dati nazionali di ciascuno stato membro visitato, ma non per tutte le categorie di reddito. Le informazioni provengono dalle banche dati locali (che contengono nomi, indirizzi, date di nascita, numeri di identificazione fiscale – Nif, dati sul reddito e dettagli di eventuali ritenute d’imposta). Prima dell’invio, tali informazioni vengono convalidate automaticamente conformemente alle linee guida tecniche per il processo di rendicontazione Dac 1. Ma solo uno dei cinque stati membri visitati effettuava, oltre alla convalida automatica, controlli sulla qualità dei dati (completezza, accuratezza e tempestività); si trattava però solo di controlli manuali eseguiti su un campione limitato di dati e non di un processo sistematico. Nel triennio 2015-2017, solo il 2% dei contribuenti per i quali era avvenuto uno scambio automatico di dati era associato a un codice fiscale rilasciato dal paese ricevente.

Un altro problema in materia di qualità dei dati è la duplicazione delle registrazioni contabili in presenza di più titolari effettivi. L’attuale formato di comunicazione non consente l’identificazione di conti con più titolari. Di conseguenza, le autorità fiscali assegnano l’intero importo ai diversi titolari, determinando così una duplicazione delle registrazioni contabili.

Troppi dati e sottoutilizzati. Ogni anno gli stati membri scambiano milioni di singoli dati. Per utilizzarli a fini fiscali, gli stati membri devono confrontarli con i dati dei propri contribuenti e identificarli. I sistemi di raffronto dei dati mirano a individuare il maggior numero possibile di contribuenti, al fine di garantire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali.

La Corte ha verificato in che modo i cinque stati membri utilizzino i propri sistemi informatici e processi di abbinamento per individuare i contribuenti oggetto delle comunicazioni e riscuotere le imposte dovute. Ma se per i dati ricevuti non si trova alcuna corrispondenza, non possono essere utilizzati. L’efficacia di questi sistemi dipende dalla loro intrinseca flessibilità e interconnettività con le banche dati fiscali dei paesi. I tassi di corrispondenza mostrano che grandi quantità di informazioni non vengono utilizzate proprio perché non vengono abbinate ai contribuenti corrispondenti, e nessuno degli stati membri visitati effettua attualmente ulteriori controlli sui dati privi di corrispondenza. E il mancato utilizzo di questi dati privi di corrispondenza comporta una perdita di gettito.

L’impatto dello scambio dati. Alcuni progetti occasionali hanno stimato il mancato gettito dovuto all’elusione e all’evasione fiscali, ma manca un quadro comune dell’Ue, fondamentale per conseguire gli obiettivi della Dac in quanto permetterebbe alle autorità fiscali di conoscere meglio quali sono i settori maggiormente colpiti da evasione ed elusione fiscali e consentirebbe loro di assegnare le risorse necessarie. Ciononostante, non esiste un insieme unico di indicatori di performance utilizzato in tutta l’Ue per misurare l’efficacia dello scambio di informazioni nel settore della fiscalità.

© Riproduzione riservata

Il Fisco ha fame di informazioni
Fisco ingordo di dati. Le norme sullo scambio di informazioni, le cosiddette direttive Dac, si sono inasprite sempre di più in meno di dieci anni. La lista di redditi da comunicare si allarga ogni anno: partendo dai dati sui conti finanziari, fino ai redditi immobiliari, passando per il fatturato delle multinazionali e arrivando agli affari che le imprese fanno online.
Le Comunità europee hanno adottato la prima direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale nel 1977.

Questa è stata poi sostituita dall’attuale direttiva dell’Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac), applicata dal 1° gennaio 2013. La Dac è stata una risposta alla crescente mobilità dei contribuenti e dei capitali e all’internazionalizzazione degli strumenti finanziari. Sviluppi che hanno provocato un’esplosione del numero di operazioni transfrontaliere, rendendo difficile per gli stati membri accertare correttamente le imposte dovute e incoraggiando la frode fiscale.

Ecco in dettaglio l’evoluzione delle direttive.

Dac 1 (Direttiva 2011/16/Ue) stabilisce le tre forme principali di scambio di informazioni nell’Ue.

lo scambio automatico di informazioni (automatic exchange of information – Aeoi), che si riferisce allo scambio obbligatorio di predefiniti dati fiscali e sui conti finanziari, utilizzando formulari predefiniti e rispettando tempi prestabiliti;
lo scambio di informazioni su richiesta (exchange of information on request – Eoir), sotto forma di richieste di informazioni riguardanti uno o più contribuenti;
lo scambio spontaneo di informazioni (spontaneous exchange of information – Seoi), ossia il trasferimento spontaneo di qualsiasi informazione che un paese ritenga di interesse per un altro.
La Dac prevede anche altre forme di cooperazione amministrativa.

Per esempio i controlli simultanei (simultaneous controls – Smc) di specifici contribuenti, in due o più stati membri, al fine di scambiare le informazioni così ottenute.

Lo scambio automatico copre le seguenti categorie di reddito e di capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

Dac 2 (direttiva 2014/107/Ue) ha ampliato l’ambito di applicazione della Dac 1, allargando le categorie di reddito oggetto di scambio automatico: dividendi, plusvalenze, royalties e altri redditi finanziari. Il paragrafo 3-bis nell’art. 8 prevede, a riguardo dello scambio automatico, l’obbligo di trasmettere informazioni sui conti bancari. La Dac 2 ha anche introdotto il Common reporting standard (Crs) dell’Ocse per lo scambio automatico di informazioni a livello globale.

Dac 3 (direttiva 2015/2376/Ue) ha esteso lo scambio automatico ai ruling preventivi transfrontalieri delle società e agli accordi preventivi sul transfer pricing.

Dac 4 (direttiva 2016/881/Ue) ha avviato la rendicontazione paese per paese delle multinazionali (Cbcr, country by country reporting). Le società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro devono comunicare: le entrate, gli utili, le imposte versate, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti.

Dac 5 (direttiva 2016/2258/Ue) ha allargato l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio riguardanti la titolarità effettiva dei conti.

Dac 6 (direttiva 2018/822/Ue) ha introdotto le norme di comunicazione obbligatoria di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri. La direttiva pone l’obbligo di comunicazione a carico degli intermediari.

Dac 7 (approvata a dicembre 2020) ha esteso lo scambio di informazioni automatico sul reddito degli operatori economici che vendono prodotti o servizi attraverso le piattaforme digitali dal 2023.

Dac 8 (in discussione a metà 2021) estenderà lo scambio automatico alle criptovalute e alla moneta elettronica.

© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7