Enrico Santi
È illegittima l’ordinanza del sindaco di Firenze che impone ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici di indossare il casco protettivo. Non spetta infatti al sindaco firmare ordinanze rientranti nel campo di applicazione del codice della strada né altresì è adottabile in tale ambito un’ordinanza contingibile e urgente.

Lo ha deciso il Tar Firenze con la sentenza n. 32 dell’8 febbraio 2021. Con l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stata autorizzata la sperimentazione della circolazione di dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica (come segway, hoverboard e monopattini). Con un decreto del 4 giugno 2019 il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha regolamentato la predetta sperimentazione per la circolazione e l’utilizzo di tali dispositivi per la micromobilità. La disciplina sulla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è stata quindi definita compiutamente dall’art. 1, commi 75 e seguenti, della legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 ed è stata poi modificata e integrata dall’art. 33-bis del decreto legge milleproroghe n. 162 del 30 dicembre 2019.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi. Per la guida devono essere osservate alcune prescrizioni, tra le quali, anche l’obbligo per i conducenti di età inferiore a 18 anni di indossare un idoneo casco protettivo. Proprio su questo punto, al fine di garantire maggiormente l’incolumità nella guida dei monopattini elettrici sulle strade comunali, il sindaco di Firenze ha adottato il 18 dicembre 2020 l’ordinanza n. 508, con la quale ha introdotto dal 1° febbraio 2021 l’obbligo anche per i conducenti maggiorenni di indossare idoneo casco protettivo.

L’ordinanza di Nardella richiama nelle premesse l’art. 54 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che consente al sindaco di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.

Inoltre, l’ordinanza richiama l’applicazione degli artt. 6 e 7 del codice della strada, che riconoscono letteralmente al «sindaco» il potere di regolamentare con ordinanza la circolazione stradale. Contro questa ordinanza è stata proposto ricorso da alcune società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell’ambito del comune di Firenze. Decidendo sull’opposizione, il Tar di Firenze con sentenza n. 32 dell’8 febbraio 2021 ha annullato l’ordinanza sindacale n. 508/2020. Secondo il tribunale amministrativo regionale, il provvedimento sindacale non è ammissibile come ordinanza contingibile e urgente, in quanto non sussiste alcun presupposto di urgenza. Inoltre, con riferimento ai provvedimenti con i quali si può disciplinare la circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice della strada, questi assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti e non del sindaco. In seguito al passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, il richiamo letterale al «sindaco» operato dagli artt. 6 e 7 del codice della strada deve intendersi riferito alla dirigenza. I ricorrenti si sono riservati di agire per il risarcimento dei danni correlati all’esecuzione dell’ordinanza impugnata e annullata.

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