IVASS

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 327 – febbraio 2021 
    

L’IVASS ha emanato nell’agosto scorso il regolamento n.45/2020 (recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi) che completa, come si legge nella relazione, la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal regolamento delegato POG e dal CAP e dà attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. (1) Il contemporaneo provvedimento n. 97/2020 introduce invece, tra le altre, modifiche e integrazioni in materia di distribuzione assicurativa (reg. Ivass 40/2018) e Informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi (reg. Ivass 41/2018).

Gli aspetti più salienti e le “novità” che possono incidere più significativamente sull’attività quotidiana degli intermediari riguardano le modifiche agli artt. 42, 56, 58 e 59, ma soprattutto l’introduzione di un nuovo capo II bis con regole di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

(2) Prima di esaminare brevemente tali novità, va anche subito ricordato che l’art. 4:
• sostituisce la definizione di “distribuzione assicurativa” integrandola con un chiaro riferimento ai “comparatori”(3)
• prevede il DIP aggiuntivo IBIP (4) e il KID. (5) L’art.4 modifica inoltre l’art.42, disciplinando più nel dettaglio la collaborazione orizzontale e prevedendo espressamente, tra l’altro, l’obbligo:
• di fornire ai clienti le informazioni “relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto”
• nonché alle imprese quelle riguardanti “costi e oneri connessi all’attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018”
• a carico degli intermediari partecipanti all’accordo di assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

Va segnalato inoltre che – a differenza del passato – è ora previsto (comma 4-bis) che “la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate”. L’art. 4 sostituisce poi l’art. 56 (Informativa precontrattuale): senza dedicare spazio alla inversione della numerazione degli allegati relativi agli obblighi di comportamento (nuovo allegato 4 ter), all’informativa sull’intermediario (nuovo allegato 3) e alle caratteristiche formali dell’informativa, vale la pena di sottolineare che (comma 7), nel caso in cui la documentazione sia fornita tramite un sito internet, “il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet”, introducendo così una sorta di responsabilità oggettiva a carico del distributore.

Anche l’art. 58 (Valutazione richieste ed esigenze del contraente) è in parte modificato: il nuovo comma 4-bis stabilisce che “Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coe rente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione”.

La nuova disciplina non ammette la vendita di prodotti che non rispondano a demands & needs del contraente o dell’assicurato: al riguardo l’allegato 4 ter (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) esplicita:
d) l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito. Ed infatti sono abrogati i commi 5 e 6 che prevedevano, da un lato, la possibilità che il contraente non fornisse le informazioni richieste (in tal caso il rifiuto doveva risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dal distributore), e, dall’altro, che i distributori che avessero ricevuto proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo avrebbero dovuto informare di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi.

Quanto alla “vendita con consulenza” (art. 59), non è più prevista la sottoscrizione da parte del contraente della documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata (sottoscrizione che assolveva – nel bene e nel male – un ruolo non insignificante a livello di prova). Infine, prima di passare all’esame della novità più importante, va fatta menzione della modifica (di cui all’art. 5) dell’allegato 6 al regolamento n.41/2018 consistente nel DIP Aggiuntivo RC Auto, che operativamente sembra meritevole di nota perché potenzialmente idoneo ad evitare una serie di possibili doglianze nei confronti dell’intermediario quando in caso di sinistro l’assicurato talvolta imputa all’intermediario medesimo l’inesistenza della copertura come conseguenza della mancata offerta della specifica garanzia.

È previsto infatti un “box” in cui vengano elencate le ulteriori garanzie opzionali (oltre alla RC obbligatoria) che si possono acquistare (es.: incendio e furto, kasko, assistenza etc.). Analogo strumento e analoga metodologia potrebbero forse essere utilizzati anche per gli altri prodotti danni, in particolare quelli “modulari” ovvero anche per richiamare le più importanti garanzie aggiuntive/speciali/particolari non sempre agevolmente focalizzabili anche nell’ambito di polizze “semplici e chiare”, ma sempre più articolate e complesse, soprattutto per chi non è un esperto del settore assicurativo (6) Come si diceva tuttavia la novità più importante è l’introduzione del capo II bis (Regole di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi) con gli artt. 68 bis usque 68 terdecies.

Gli artt. 68 ter usque quinquies hanno la finalità di armonizzare la disciplina nazionale con quella comunitaria in materia di informativa contrattuale, di requisiti delle informazioni sul prodotto e delle modalità con cui si attuano le comunicazioni pubblicitarie. Ai nostri fini particolarmente interessanti risultano l’art. 68 ter (Informativa precontrattuale) e gli artt. 68 novies usque terdecies. Il primo prevede al comma 6 che “Quando l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo comunicano l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP precisando che Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste.(7)

Con tale ultima disposizione sembrerebbe di poter dire quindi che – sempreché KID e DIP aggiuntivo IBIP siano esaurienti – l’intermediario è esonerato dall’obbligo di fornire verbalmente le informazioni previste e, in prospettiva dall’onere di provare aliunde di aver correttamente espletato l’informativa. Gli artt. 68 novies usque terdecies riguardano invece la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza.
Per comprendere il significato dei due concetti occorre fare riferimento alla normativa Mifid e al reg. Consob n.16190/2007 (in particolare agli artt.40 e 42) da cui si può ricavare che “l’adeguatezza deve considerare il profilo complessivo delle operazioni poste in essere dal cliente”, mentre l’“appropriatezza” comporta la verifica da parte dell’intermediario che “il cliente abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.(8)

Orbene, l’art.68 novies (Valutazione di adeguatezza) prevede che, nel fornire consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, l’intermediario deve raccomandare prodotti che siano “coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente” e “siano adeguati al contraente ai sensi dell’art. 121 septies, comma 2 del Codice”. (9) L’art. 68 undecies (Valutazione di appropriatezza), in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza consulenza, impone agli intermediari di richiedere al contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche del prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato, avvertendolo con apposita dichiarazione (anche standardizzata)in caso contrario.

Ugualmente gli intermediari lo avvertiranno che la mancata o incompleta fornitura di tali informazioni impedirà loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato.(10) A conclusione di questa veloce rassegna possiamo dire che in questa materia con l’integrazione disposta dal provvedimento n. 97 si è compiuta un’ ulteriore fase della “contaminazione” tra disciplina (comunitaria in primis) dei mercati finanziari e dei mercati assicurativi. Last but not least: le modifiche decorreranno dal 31 marzo 2021.

 

Note
1)
Art. 30-decies (Requisiti di governo e controllo del prodotto…) 7. L’IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo… Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi).
2) In “parallelo” la Consob con Delibera del 29 luglio 2020 ha modificato il Regolamento Intermediari per quanto riguarda le regole di condotta, gli obblighi informativi ed organizzativi dei distributori di prodotti di investimento assicurativi.
3) “distribuzione assicurativa”: “le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione,proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi”.
4) DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
5) KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
6) Trib. Vicenza 20.02.2014: “… le polizze assicurative sono assai complesse, di difficile lettura e faticoso coordinamento delle varie clausole tra di loro, ed è proprio per questo che il cliente si affida ad un agente assicurativo di propria fiducia, dal quale si fa spiegare contenuto e oggetto della polizza…”.
7) Analoga previsione non è stata introdotta per i prodotti danni.
8) S.Landini, “Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione”, Giappichelli Editore, in www. rivistaassicurazioni.com.
9)
“… l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento …, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati …”.
10) nei rami danni con l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 58 (Reg. n. 40/2018) viene meno la possibilità di acquistare un prodotto non coerente e non adeguato nel caso in cui il contraente non fornisse le informazioni richieste

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