RCA

Parte prima: cosa non va nella disciplina del contratto

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 327 – febbraio 2021      

1 L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti esiste nel nostro Paese dal 3 gennaio 1970, data in cui sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 di quell’anno venne pubblicata la l. 24.12.1969 n. 990. L’obbligo di assicurazione tuttavia non entrò in vigore insieme alla legge: esso fu differito dall’art. 43 della legge suddetta al 12.6.1971, vale a dire al 180° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di esecuzione della legge (d.p.r. 24.11.1970 n. 973, pubblicato nella Gazz. Uff. 14.12.1970 n. 315).

Il 12 giugno di quest’anno, dunque, ricorre il 50° anniversario dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione della r.c.a.. In occasione di simili ricorrenze “a cifra tonda” è consuetudine redigere bilanci, formulare prospettive, e soprattutto chiedersi: quella legge è ancora attuale, nella sua formulazione vigente? Io credo che a 50 anni dalla sua formulazione, l’impianto della l. 990/69 (sostanzialmente rifluiti negli artt. 122 e ss. cod. ass.) vada ripensato in più punti e che sia finalmente giunto il momento di mettere mano ad una riforma organica e complessiva della disciplina dell’assicurazione della r.c.a.. Ciò per due ragioni: l’una di fatto, l’altra giuridica. La ragione di fatto è che in mezzo secolo il fenomeno “circolazione” è profondamente mutato.

La crescita esponenziale della diffusione degli autoveicoli; le loro accresciute differenziazioni; i nuovi e molteplici strumenti contrattuali attraverso i quali è possibile acquisire la disponibilità d’un veicolo; l’avvento dell’elettronica; i nuovi rischi legati alle accresciute fonti di distrazione durante la guida (dalla musica agli smartphone); l’obsolescenza e per alcuni aspetti l’iniquità del sistema bonus/malus (il quale equipara l’automobilista che abbia rotto un fanalino a quello che abbia ucciso una persona); la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono altrettanti fattori che avrebbero imposto modifiche alla legge, modifiche che o non sono avvenute o sono state parziali ed inadeguate.

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