RISK MANAGEMENT DELLA FAMIGLIA

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 328 – marzo 2021        

Come abbiamo visto nello scorso appuntamento l’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni per cause lavorative e malattie professionali.
Sulla base del principio di “automaticità delle prestazioni” l’Istituto eroga le prestazioni economiche, sanitarie e integrative previste dalla legge, anche se il datore di lavoro non ha
versato regolarmente il premio assicurativo. A tale principio però fanno eccezione alcune tipologie di lavoratori, quali gli autonomi, ad esempio artigiani e coltivatori diretti, che, in caso di infortunio o malattia professionale, se non in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno alcuna prestazione fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo; e le casalinghe che al momento dell’evento lesivo non sono iscritte all’assicurazione.

Gli eventi assicurati ricordiamo essere:
• l’infortunio sul lavoro: cioè ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro;
• la malattia professionale: patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavo-
rativo). La malattia può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.
Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi suindicati, purché riconosciuto indennizzabile, al lavoratore spettano prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica.
Vediamo di seguito nel dettaglio alcune delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.

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