GIURISPRUDENZA 

Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 328 – marzo 2021 

L’art. 96 c.p.c., già esistente come previsione nel codice previgente (del 28.10.1940), è stato sovente disapplicato anche in casi obiettivi di lite temeraria nelle diverse configurazioni della malafede e colpa grave (consistenti in posizioni processuali palesemente infondate, inattendibili, dilatorie o ostruzionistiche). La richiesta, alla stregua del primo comma della normativa, deve essere effettuata con istanza di parte per ottenere il risarcimento dei danni che possono anche essere liquidati di ufficio.

L’applicazione della normativa, nel tempo, si è collegata sempre più al fenomeno della crisi della giustizia, provocato non soltanto da carenze di organici e disorganizzazione degli uffici giudiziari, bensì anche dal sovraccarico di contenziosi e da difese giudiziali, prive di fondatezza giuridica e di evidente temerarietà.

Il secondo comma della normativa (sempre subordinando il provvedimento alla istanza della parte danneggiata per il risarcimento dei danni) prevede il riferimento a specifiche e ricorrenti forme di aggressione alla parte avversa, quali provvedimenti cautelari, trascrizioni di domande giudiziali o iscrizioni di ipoteca giudiziale, in caso di inesistenza del diritto per cui si è agito, quindi, svolte senza la normale prudenza. Ad avviso dell’estensore il secondo comma, rispetto al primo, riduce l’ambito delle situazioni sanzionabili (“senza la normale prudenza” rispetto alla “malafede e colpa grave” previste dal comma precedente). Si avvertiva, quindi, la necessità di contrastare anche tutte le altre crescenti tipologie di atteggiamenti giudiziali temerari o, addirittura, invasivi, che causavano, in aumento statistico, danni alle controparti: ad esempio, cause seriali, pignoramenti plurimi per crediti vantati nei confronti di enti in difficoltà economica, etc.

Un’applicazione più rigorosa dell’art. 96 c.p.c. avrebbe evita- to il ripetersi degli indicati comportamenti processuali e del conseguenziale sovraccarico ultra vires dei ruoli della giustizia nonostante l’inserimento, sempre crescente, della magistratura onoraria.

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