Marco Sandoli
L’apporto nel Pir di startup non obbliga a restituire la detrazione fruita. Con un recente interpello (n. 956-2824/2020 del 4 febbraio 2020, non ancora pubblicato) l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’apporto di una partecipazione in una startup o pmi innovativa in un piano individuale di risparmio non costituisce un’ipotesi di decadenza dall’agevolazione (detrazione ovvero deduzione a seconda dei casi) prevista per gli investimenti in start-p e pmi innovative ai sensi dell’art. 29 del decreto legge n. 179/2012.

In particolare, l’istante rappresentava di aver investito tramite una piattaforma di equity crowdfunding in una startup innovativa, avvalendosi del servizio di rubricazione quote di cui all’art. 100-ter del Tuf offerto da una Sim, e di aver beneficiato della detrazione del 30 per cento riconosciuta dall’art. 29 del decreto legge n. 179/2012. L’istante rappresentava inoltre di aver intenzione di istituire un Pir alternativo mediante l’apertura presso una società fiduciaria residente di un mandato senza intestazione, e di voler apportare nel Pir la quota della startup, oltre che denaro.

L’istante chiedeva quindi all’Agenzia di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del decreto 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in startup e pmi innovative, al fine di comprendere se l’apporto della quota nel Pir alternativo rappresentasse una causa di decadenza dall’agevolazione (nel caso di specie, la detrazione del 30 per cento). Il dubbio originava dal fatto che, da un lato l’art. 6, comma 1, lett. a), prevede come causa di decadenza dall’agevolazione la cessione, anche parziale, della partecipazione prima del decorso di tre anni dal momento di investimento, dall’altro ai sensi della normativa in tema di Pir (nello specifico, il comma 102 dell’art. 1, della legge n. 232/2016) il conferimento di valori nel Pir si considera una cessione a titolo oneroso, la quale deve essere assoggettata a imposizione sulla base del c.d. valore normale, da parte dell’intermediario che gestisce il Pir, ai sensi dell’art. 6 del dlgs n. 461/1997.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ribadito (in coerenza con la circolare n. 3/2018 e con la bozza della nuova circolare sui Pir in pubblica consultazione) la cumulabilità dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 29 del dl n. 179/2012 per gli investimenti in start-up e pmi innovative e del regime di esenzione previsto per i redditi di capitale e redditi diversi degli strumenti inclusi nel Pir, conclude condividendo la soluzione proposta dal contribuente, e dunque esclude che l’apporto della quota nel Pir possa configurare una causa di decadenza dall’agevolazione fiscale di cui all’art. 29 del dl n. 179/2019, comportando un obbligo di restituzione del beneficio fiscale. Secondo l’Agenzia, infatti, l’apporto nel Pir non determina un disinvestimento e non produce sul piano sostanziale un mutamento nella titolarità dell’investimento, producendosi unicamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti nel Pir. Dunque, l’assimilazione dell’apporto nel Pir quale cessione a titolo oneroso prevista dal citato comma 102 opera unicamente ai fini della normativa Pir (con l’evidente e comprensibile scopo di tassare in modo ordinario i plusvalori latenti maturati fino al momento del conferimento degli strumenti nel Pir), senza poter quindi veder estendere i suoi effetti ai fini di altre disposizioni fiscali.

Tale chiarimento, seppur in linea con le aspettative del mercato, è da salutare con favore in quanto agevola (essendosi escluso ogni rischio di dover restituire la detrazione già fruita) la costituzione di Pir c.d. fai-da-te anche da parte di coloro, ad esempio business angel, che hanno già un portafoglio di startup e pmi innovative.

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