di Bruno Pagamici
Le richieste di ammissione all’intervento del Fondo di garanzia pmi per i finanziamenti fino a 30 mila euro (e fino a 15 anni d’ammortamento) presentate dal 13 gennaio 2021 – ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del decreto legge n. 23/2020 (Dl liquidità) convertito dalla legge 40/2020 – ora possono essere inoltrate anche da società di agenti, promotori e mediatori finanziari, periti e liquidatori delle assicurazioni. Ad ampliare la platea dei beneficiari dei finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo pmi è stata la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020). La novità è stata ripresa dal MedioCredito centrale con la circolare n. 1/2021 del 13 gennaio 2021. È previsto inoltre l’adeguamento di finanziamenti già accordati, alle condizioni più favorevoli previste dalla Manovra 2021 per quanto riguarda in particolare il periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati e garantiti (fino a 15 anni). La circolare Mcc segnala inoltre l’innalzamento ad euro 40mila dell’importo massimo del microcredito ex art. 111 (Testo unico bancario).

Beneficiari vecchi e nuovi. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 213, della legge di bilancio 2021, è possibile presentare le richieste di finanziamento in favore di società che presentano i seguenti codici Ateco: (66.19.20) attività di promotori e mediatori finanziari, (66.19.21) promotori finanziari; (66.19.22) agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari, (66.21.00) attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. Le richieste di ammissione al Fondo Pmi possono essere presentate con durata fino a quindici anni (comma 216), ed è possibile richiedere, per i finanziamenti già accordati o concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni. (comma 217).

Il prolungamento dei finanziamenti già accordati. L’adeguamento alle nuove condizioni potrà essere richiesto per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dalla banca (dovrà in tal caso essere inviata al gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa). L’adeguamento potrà inoltre essere richiesto per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:

1) qualora l’adeguamento sia effettuato tramite l’erogazione al beneficiario di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;

2) qualora l’adeguamento sia effettuato tramite l’erogazione al beneficiario di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente, dovrà essere inviata al gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Esito dell’istruttoria. Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore.

Interessi. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso (art. 1, comma 218, legge di Bilancio 2021).

Microcredito. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14 quinques, del d.l. 137/2020, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 (decreto Ristori), è stato reso operativo l’innalzamento ad euro 40 mila (anziché 25 mila come da precedente previsione) dell’importo massimo del microcredito ex art. 111 del Testo unico bancario, previsto dall’art. 13, comma 9, del d.l. 23/2020 convertito dalla l. 40/2020 (decreto liquidità). Rimane ferma la possibilità di incrementare l’importo del finanziamento di ulteriori 10 mila euro.

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