Nel risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.

Quanto affermato vale a maggior ragione nell’ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria.

Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631

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