IL VOSTRO QUESITO

Buongiorno, vi chiedo se è lecito per un’azienda trasferire al fondo pensione (o al pip) il TFR PREGRESSO di un suo dipendente in modo RATEIZZATO, anziché in un’unica soluzione.
La mia mandante mi ha negato questa possibilità, stornandomi le rate già versate dall’azienda al pip e imponendomi di restituirle.

L’ESPERTO RISPONDE

Come noto, qualunque lavoratore dipendente privato, dopo aver lasciato il Tfr presso il datore di lavoro, può a un certo punto ripensarci e aderire a un fondo pensione, destinandovi il Tfr maturando da quel momento in poi. Si può decidere di versare anche il Tfr frattanto lasciato in azienda? Il versamento avviene in sospensione di imposta? La risposta è affermativa. La 244/2007 ha per prima sancito in modo esplicito la possibilità per i lavoratori di versare il Tfr “maturato” in azienda ad una forma pensionistica complementare.

I chiarimenti delle Entrate
Quasi contemporaneamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolari 70/E/2007 e 1/E/2008) fornendo chiarimenti circa le modalità di tassazione del cosiddetto Tfr “pregresso” destinato ai fondi pensione. In particolare è necessario comunicare al fondo pensione i periodi di maturazione del Tfr (M1 ante 31.12.2000; M3 ante 31.12.2006; M3 post 1.1.2007) e la parte corrispondente alla rivalutazione, già tassata in capo al datore di lavoro, per consentire il corretto trattamento fiscale.

L’orientamento della vigilanza

Il trasferimento del trattamento di fine rapporto pregresso necessita di un accordo tra il datore di lavoro presso cui la disponibilità del trattamento di fine rapporto pregresso è depositata e il lavoratore stesso. A tal riguardo è intervenuta la COVIP (organismo di vigilanza sulle forme di previdenza complementare) nel maggio del 2009. Secondo il parere dell’organismo di vigilanza “ il trattamento di fine rapporto pregresso non costituisce una fonte di contribuzione normale, bensì eccezionale che può legittimamente trovare efficacia in base a un accordo specifico individuale tra azienda e lavoratore, ove questo non sia già previsto dalla contrattazione collettiva. Tale possibilità

può, per altro, essere trovata nella nota informativa, dove si chiarisce al lavoratore la possibilità di poter allocare sulla propria posizione anche lo stock di trattamento di fine rapporto pregresso.

Pertanto, qualora uno stock di Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 sia rimasto in disponibilità dell’azienda in quanto non obbligata al versamento al fondo di tesoreria Inps (cioè le aziende meno di 50 addetti), la Covip ritiene possibile che lo stock venga destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. La facoltà riguarda soltanto le aziende con meno di 50 addetti.

Non esistono allo stato attuale, della normativa in vigore, disposizioni precise che riguardano le modalità di trasferimento (rateizzazione) del tfr pregresso al fondo pensione. Ricorre l’uso della parola “stock” di trattamento tfr che lascia intendere “in blocco”

Etimologia: ← voce ingl.; propr. ‘tronco, ceppo, blocco’.