IL FATTO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 316 – febbraio 2020

Premessa
Pochi mesi fa s’era appreso di una sentenza della Corte di Cassazione che, rinvenendo la non violazione di alcuna regola nel caso di un infortunio sul lavoro, ha ritenuto fondato il ricorso ad essa proposto da una impresa edile a cui i giudici del Tribunale e della Corte di Appello avevano invece attribuito la responsabilità dell’evento. Si tratta della sentenza n°19381 dell’8 maggio 2019. La citiamo e la ricordiamo come un caso assolutamente raro nel panorama giudiziario in materia di infortuni sul luogo di lavoro. di Michele Borsoi

La responsabilità oggettiva
L’attribuzione di una responsabilità oggettiva del datore di lavoro nel caso di infortunio di un preposto non è sancita da alcuna norma, ma di fatto viene resa quasi possibile dal fatto che la prova esimente deve superare livelli di selezione improbi. Nelle decisioni assunte dal giudicante, quasi mai il comportamento dell’infortunato assume i connotati di abnormità, o di imprevedibilità. Questi comportamenti sono gli unici idonei ad interrompere il nesso di causa tra la causazione dell’evento e la posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto alle disposizioni normative.

Un recente fatto
Stava attendendo alle proprie occupazioni lavorative all’interno del proprio cantiere edile dove la sua impresa interveniva come appaltatore principale per la ristrutturazione di un capannone industriale. Senza che alcune gli avesse concesso la facoltà, il prestatore di lavoro abbandona la propria occupazione e si reca in un capannone adiacente per collaborare con altra impresa al fissaggio di un telone al tetto unitamente ai prestatori di lavoro dell’altra impresa. Nel mentre eseguiva questa operazione non s’accorge di esser finito sopra un lucernaio del tetto che cede facendolo precipitare a terra con inevitabili lesioni gravi quali conseguenza.

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