IL VOSTRO QUESITO

Un assicurato è obbligato a comunicare alla prima compagnia di assicurazione che presta garanzia RC professionale, la stipula successiva di un secondo contratto di assicurazione per lo stesso rischio (secondo rischio). Infatti nell’assicurazione dei beni l’art.1910 del c.c. mira ad evitare un indennizzo plurimo che determinerebbe un arricchimento piuttosto che un indennizzo. Per la copertura di responsabilità civile professionale non può esserci illecito arricchimento. Confermate la mia supposizione?

L’ESPERTO RISPONDE

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