Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali


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Codici di condotta, diritto di opposizione contro lo strapotere degli algoritmi e portabilità dei dati grezzi (che sono ricalcolati dalle macchine e vanno a comporre masse enorme di informazioni): è la trilogia delle tutele contro i pericoli dei big data messa in campo dal regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr), illustrata nell’indagine conoscitiva appunto sui big data, condotta congiuntamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il rapporto finale dell’Indagine analizza pro e contro di un fenomeno tanto straripante nell’economia, quanto trascurato dalla legislazione (che necessiterebbe, comunque, una regolamentazione sovranazionale). Ma le persone non sono ostaggi dei big data, abbandonate a se stessi, perché molte armi di difesa si trovano proprio nel Gdpr, solo apparentemente estraneo a queste informazioni. Vediamo, dunque, pericoli dei big data e possibili protezioni.
Le assenze dovute per infortunio o malattia professionale non sono computabili nel cosiddetto «periodo di comporto» qualora il datore di lavoro non osservi le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, laddove il lavoratore dovesse assentarsi dal lavoro per l’intera durata del periodo di comporto, in genere pari a 180 giorni, il datore di lavoro non può legittimamente procedere al licenziamento. Quindi, in tutti i casi in cui sussiste una responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., i giorni non lavorati possono essere detratti dal periodo di comporto. A specificarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020.
Il committente di opere dalla cui realizzazione derivi anche la produzione di rifiuti ha l’onere, a monte, di affidarne la relativa gestione a soggetti di cui ha verificato competenza e titoli autorizzativi, e a valle, ove mantenga il controllo sui lavori in corso, quello di verificare che le attività degli appaltatori siano condotte nel rispetto delle sottese norme ambientali applicabili. Diversamente all’appaltante potrà essere contestato, a titolo di omessa vigilanza sulla corretta attività altrui, l’eventuale gestione illecita dei rifiuti materialmente posta in essere dagli esecutori dei lavori. I principi di diritto che disegnano la delicata posizione in cui può trovarsi chi affida a terzi lavori, come quelle edili, che necessariamente comportano la generazione dei residui arrivano dalla Suprema corte di cassazione, la quale si è da ultimo pronunciata in materia con la sentenza del 13 gennaio 2020 n. 847.
Chi guida un veicolo deve prevedere anche comportamenti indisciplinati dei pedoni ed essere in grado di annullarne le conseguenze, salvo ovviamente casi estremi. Lo ha affermato la Corte di cassazione penale sez. IV, con sentenza n. 52071, depositata il 30 dicembre 2019, che sopraggiunge mentre è ancora vasta la eco sulle responsabilità per la morte delle due giovani, investite a Roma alla fine del 2019.
Anche in questo caso trattasi di un investimento di pedoni che stavano occupando la strada in modo irregolare. La Corte, in particolare, era stata chiamata a decidere su un caso in cui un automobilista aveva investito mortalmente un pedone che camminava, in ore serali, lungo una strada extraurbana piuttosto stretta, sprovvista di marciapiede e illuminazione, e, quindi, con visibilità molto limitata, accanto a un’altra persona e nello stesso senso di marcia dell’autovettura, anziché in fila e sul lato opposto della carreggiata come stabilito dall’articolo 190 Codice della strada. Ha ritenuto, tuttavia, che il comportamento imprudente del pedone non sia stata la sola causa dell’incidente, in quanto l’evento poteva essere evitato adottando una guida accorta, confermando la correttezza della condanna per omicidio colposo.
Mancata impugnazione, responsabile l’avvocato nel solo caso di probabile accoglimento. Se il legale omette d’impugnare un provvedimento sfavorevole al proprio assistito è responsabile per il danno cagionato, nel caso in cui il giudizio avrebbe avuto un diverso esito nel successivo grado.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 31187/2019.

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  • “Ad Aurora solo 15 gocce prima di mandarla a casa Me l’hanno ammazzata”
Aurora Grazini, la ragazza di 16 anni morta all’alba di sabato scorso a Montefiascone dopo essere stata dimessa dall’ospedale Belcolle di Viterbo. Il mezzo della Croce Rossa, in codice verde, la porta all’ospedale di Viterbo. Qui viene visitata dal direttore del pronto soccorso Daniele Angelini che la trova in grande stato di agitazione e la avvia subito su un percorso psichiatrico. «Certo che era agitata» spiega nonno Ilario. «Era arrivata in ambulanza, non ci era mai salita, aveva male alla gola, si sentiva strana, stanca, dopo tutti quei giorni di febbre: era anche tanto dimagrita». Il dottore le fissa un appuntamento con un neuropsichiatra per il lunedì successivo, oggi, «poi le somministra quindici gocce, mia figlia non vede neanche quali». Le prescrive l’En, una benzodiazepina con funzioni ansiolitiche, poi la dimette. Senza nessuna analisi ematochimica, senza approfondimenti clinici. «Il percorso che era stato scelto per lei non lo richiede» spiega la direttora sanitaria dell’ospedale, Daniela Donetti.  Aurora appoggia il capo sulla spalla della mamma, non si regge in piedi. In macchina è seduta dietro ma siccome respira male la fanno passare davanti. A casa non vuole stare sola, si mette sul divano, la mamma prepara da mangiare, poi la mette a dormire nel letto con lei: la veglia per tutta la notte e verso l’alba chiama il marito, che in quel momento era in bagno: urla, corri, presto, non respira, non respira». Aurora le muore tra le braccia.

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I gestori hanno ottenuto utili record e scacciato le preoccupazioni di un anno fa, quando le nuove regole sui costi addossati ai clienti facevano temere una minore redditività. Le strategie scelte per superare gli ostacoli potranno peni produrre effetti diversi tra le varie società, nel momento in cui i mercati smetteranno di correre.
Se si potesse tornare indietro di un anno, pochi sarebbero probabilmente in grado di prevedere il boom dei profitti che in questi giorni le società di raccolta e di gestione dei patrimoni stanno annunciando una dopo l’altra. All’inizio del 2019, infatti, gli osservatori nutrivano alcune incertezze sulle prospettive di importanti aziende del settore, quali Banca Mediolanum, Banca Generali, Azimut.
L’analisi dell’Itqf registra la riduzione dei premi. La selezione delle società al top è stata però fatta valutando anche il giudizio dei consumatori sui servizi
Scegliere una polizza conveniente non è mal facile. Nonostante la presenza dei comparatori che sono utili ad orientarsi nella giungla dei mondo assicurativo, ma spesso non bastano: perché oltre al costo della polizza, bisogna considerare l’importanza del livello dei servizi offerti dalle compagnie come la completezza della protezione, il rapporto qualità-prezzo, l’assistenza e la comunicazione ai clienti, la liquidazione danni e l’assistenza in caso di incidente.

Arrivato in Banca Generali nel luglio 2013 e dal 20 marzo 2017 è amministratore delegato. Gian Maria Mossa, milanese, classe 1974, faccia da eterno ragazzo, sembra conoscere la ricetta per uscire dalla crisi del settore. Almeno, così dicono i numeri.
Le dieci proposte per la nuova governance nel rassemblement autoconvocato a palazzo della Gran Guardia in vista dell’assemblea di mano. La resistenza del presidente Bedoni e il disappunto  dell’azionista Warren Buffett dopo il ritiro delle deleghe ad Alberto Minali  Chi sono i protagonisti di una vicenda che è anche un test dell’Italia laica e capitalista di oggi e di domani
  • La forza di Rbm
È il mese delle banche e dunque continuiamo a sfogliare l’agenda del credito. Anche perché il sistema, almeno nelle sue parti più vitali, gioca all’attacco. Domani Intesa Sanpaolo spiega come farà a diventare leader nelle polizze danni, Rc Auto esclusa. Più esattamente, il gruppo guidato da Carlo Messina presenta i risultati della divisione insurance e l’acquisizione del controllo di Rbm Assicurazione Salute, terzo operatore nazionale con quasi il 18% del mercato. Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita presenterà i conti della Divisione Insurance che registra complessivamente 606 milioni di premi nel business salute ed una quota mercato del 20,8%, che la collocano al secondo posto in Italia dietro la Unipol di Carlo Cimbri. A seguire toccherà a Stefania Conti, business development director di Ipsos illustrare temi e dinamiche del settore dell’assistenza privata e al ceo di Rbm, Marco Vecchietti, le prospettive future del gruppo.
  • Polizze e regole
Il tema delle polizze attraverso i canali bancari è maturo su tutti i fronti, operativi e normativi. Tanto che giovedì La Sapienza dedica un incontro di studi alla Product Oversight Governance, ossia alla cornice regolamentare per la vendita dei prodotti al cliente. Tra l’altro nel corso della giornata, è previsto un giro di tavolo, guidato dal dg dell’Associazione per lo studio dei problemi del credito, Filippo Cucuccio, con i rappresentanti delle Authority, Paolo Ciocca (Consob) e Stefano De Polis (Ivass).

  • Rider come autonomi e collaboratori: più tutele ma restano molte insidie
I lavoratori delle piattaforme digitali e, più in generale, tutti i collaboratori coordinati e continuativi vanno incontro a novità rilevanti sulla gestione dei rispettivi contratti di lavoro. Novità che derivano da due fonti diverse – il decreto legge 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, e la sentenza 1663/2020 della Corte di cassazione – che in parte si sovrappongono tra loro. Proviamo a fare ordine sui vari aspetti, partendo dai cambiamenti che attendono i fattorini delle piattaforme digitali.
  • Copertura Inail da garantire anche agli «occasionali»
Dal 1° febbraio è scattata la copertura assicurativa per i rider, i lavoratori che consegnano beni in bicicletta o in auto, tramite piattaforme digitali, in attuazione delle disposizioni del Dl 101/2019, convertito dalla legge 128/2019. Il provvedimento ha modificato il Dlgs 81/2015, introducendo l’articolo 47-septies, che contiene una disciplina ad hoc per questi rapporti di lavoro. In realtà – come hanno chiarito le prime istruzioni Inail del 23 gennaio – la novità impatta solo sui lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna con contratti di lavoro autonomo occasionale. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era già operante, infatti, per i lavoratori parasubordinati e per i dipendenti che svolgono le stesse attività.