PREVIDENZA
Autore: Silvin Pashaj e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 316 – febbraio 2020
La c.d. “Opzione donna” è la facoltà concessa alle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico, e alle lavoratrici autonome di accedere alla pensione in via anticipata con requisiti più favorevoli rispetto a quelli attualmente previsti, purché si accetti un calcolo del trattamento interamente con il sistema contributivo. Tale facoltà fu introdotta dalla riforma Maroni del 2004, ma conobbe un periodo di maggiore successo soltanto 10 anni più tardi.
È sicuramente da attribuire alla riforma Monti-Fornero il merito di tale “successo”, riforma, che come tutti ormai sanno, ha inasprito i requisiti di età per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, soprattutto per le donne in virtù del principio di pareggio dell’età di vecchiaia uomo – donna.
Per rendere l’idea dell’accelerazione impressa da questa scadenza, si consideri che al termine dell’anno 2009, le lavoratrici che avevano deciso di aderire erano solo 105, diventate 2.601 alla soglia della riforma Fornero, a fine 2011. Al termine del 2015, anno di scadenza inizialmente prefissata, le lavoratrici che avevano deciso di avvalersi dell’opzione erano circa 64.800. Si tratta per lo più di lavoratrici del Nord provenienti dal settore privato.
La legge di bilancio 2020 ha prorogato per un ulteriore anno questo particolare regime, includendo anche le lavoratrici nate nel 1961, se dipendenti del settore privato o pubblico, e nel 1960, se lavoratrici autonome.
I requisiti
I requisiti contributivi e anagrafici richiesti devono essere necessariamente perfezionati entro il 31 dicembre 2019. Nello specifico possono avvalersi di tale facoltà le lavoratrici dipendenti, sia del privato sia del pubblico, e per le lavoratrici autonome che al 31 dicembre 2019 hanno compiuto almeno 58 anni di età (59 per le autonome) e maturato almeno 35 di contributi.
Ai predetti requisiti anagrafici non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore della lavoratrice, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Pertanto, per le lavoratrici dipendenti non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. Va detto che per questa tipologia di prestazione rimane in vigore la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
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