Le polizze unit linked vanno inquadrate come prodotti di investimento al pari di Bot e fondi comuni, anziché come assicurazioni.

Sussiste pertanto l’obbligo dell’intermediario di fornire con chiarezza tutte le informazioni sulla natura, i rischi e le implicazioni dell’operazione, segnalandone l’eventuale inadeguatezza per permettere all’investitore di effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento, pena la restituzione del capitale versato e il risarcimento del danno.

Tribunale di Milano, sez. VI sentenza del 23/09/2019 n. 8455

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