Nell’indennizzo diretto, l’adempimento di determinate formalità, anche sotto il profilo del contenuto delle informazioni, ha una sua propria funzione poiché, risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire l’effetto favorevole di risarcimento in forma diretta dalla propria compagnia assicuratrice, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di determinate formalità anche con riguardo al contenuto delle informazioni da rendere ai fini liquidatori, che non può risultare lacunoso o incompleto.

Nel caso oggetto di decisione, si trattava del diniego della richiesta di risarcimento danni non patrimoniali per non aver la parte ottemperato all’istanza dell’assicuratore di fornire e integrare la documentazione medica richiesta e ottenere così il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 15/10/2019 n. 25922

risarcimento diretto