La causa sopravvenuta può essere considerata causa esclusiva dell’evento solo quando presenti i caratteri dell’assoluta anormalità ed eccezionalità, così da essere del tutto imprevedibile.

Nell’ambito di un sinistro stradale, non costituisce circostanza imprevedibile, eccezionale e atipica che altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente.

Nel caso oggetto di decisione, è stata confermata la responsabilità di un automobilista che aveva impegnato illegittimamente l’incrocio, ignorando il diritto di precedenza di un motociclo e provocandone la caduta con esiti mortali.

Nella circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, per poter porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità.

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 23/05/2019 n. 40262

causa sopravvenuta