di Fabrizio Vedana

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro nelle aree interessate dall’epidemia di Coronavirus.
Lo prevede l’art. 2087 cc e in modo altrettanto chiaro l’art. 25-septies, dlgs 231/2001 che ha inserito nel novero dei reati presupposto della cosiddetta responsabilità penale delle aziende le fattispecie di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti potrebbe quindi esporre l’azienda alla responsabilità prevista dal dlgs 231/2001, andando ad aggravare ancor più una situazione economica che già risulterà compromessa a causa dell’epidemia.
Al fine di evitare questo ulteriore rischio sanzionatorio, le aziende (in primis quelle localizzate nelle regioni interessate dai focolai), stanno adottando importanti misure a tutela della salute dei loro dipendenti che vanno dalla chiusura delle filiali o degli uffici alla sospensione di tutti i corsi di formazione in aula passando attraverso la limitazione delle riunioni con il personale di fornitori o promotori esterni ed il contestuale rafforzamento delle attività di pulizia. Insomma il Coronavirus sta diventando un vero e proprio banco di prova importante per il sistema produttivo: le aziende, piccole, medie o grandi che siano, devono dare dimostrazione di sapersi riorganizzare in tempi rapidi, in modo da garantire la continuità produttiva anche in un contesto obiettivamente molto difficile.
Questa riorganizzazione parte dalla revisione delle misure di prevenzione, mai come oggi essenziali ai fini del contrasto alla diffusione del virus. Revisione che non è solo opportuna, ma anche doverosa al fine di scongiurare il rischio che l’azienda possa eventualmente essere considerata responsabile ai sensi e per gli effetti del dlgs 231/2001.
L’aggiornamento formale del documento di valutazione dei rischi non basta: servono misure concrete in grado di alzare il livello di sicurezza in azienda, per rendere effettivo l’onere di prevenzione che grava sul datore lavoro. Per fare questo, è necessario innanzitutto consultare (dove presente) il medico aziendale, per pianificare tutte le azioni concrete che devono essere in campo. Misure di prevenzione che non riguardano solo l’ambito strettamente igienico sanitario (la pulizia dei luoghi, l’addestramento del personale, i controlli periodici) ma investono anche gli aspetti di natura organizzativa.
Da questo punto di vista, serve un approccio innovativo alla mobilità del personale; è importante rivedere in maniera critica e selettiva tutti gli spostamenti dei dipendenti, limitando quelli verso le zone a rischio, e potenziando il ricorso agli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni e incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica (oltre all’utilizzo dello smart working, per la verità ancora poco diffuso anche nella evoluta Lombardia).
Inoltre, è opportuno introdurre dei meccanismi in grado di censire l’eventuale ingresso di soggetti (fornitori, consulenti e clienti) potenzialmente a rischio, bilanciando le esigenze della privacy con quelle di tutela della salute dei dipendenti. Sarà importante assicurare che vi sia un dialogo costante con il personale, chiedendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli e dando tutte le istruzioni utili a ridurre l’esposizione al rischio. A verificare è chiamato l’Organismo di vigilanza che le aziende devono avere istituito nell’ambito del modello organizzativo di cui al citato dlgs 231/2001.
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