Pagina a cura di Daniele Bonaddio

Si restringe il campo di applicazione della responsabilità penale in caso di evento lesivo occorso al lavoratore sul posto di lavoro. Infatti, in caso di infortunio al dipendente di un’azienda, il dirigente delegato alla manutenzione degli impianti deve essere assolto dall’imputazione di lesioni personali colpose, in quanto lo stesso è mero organo tecnico privo di autonomia decisionale. Pertanto, pur essendo il lavoratore rimasto vittima di un grave infortunio, il dirigente non deve essere condannato, in quanto non assume alcuna posizione di garanzia sulla sicurezza dei dipendenti, essendo tenuto a concordare con il datore di lavoro ogni piano di interventi da realizzare. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020.

Il caso. La vicenda riguarda un lavoratore, impiegato nel reparto «ricevimento/invio» con la mansione di addetto allo scarico e al carico delle merci, infortunatosi sul posto di lavoro. A seguito di una manovra pericolosa, il lavoratore aveva subito lesioni personali gravi, consistenti in frattura pluriframmentaria alla gamba destra.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto il dirigente responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., poiché titolare di delega agli «interventi e adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti».
I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato e ravvisato nella violazione da parte del dirigente degli art. 63, comma 1 e art. 64, comma 1, lett. a) del dlgs 81/2008. Infatti, avevano osservato i giudici di secondo grado, indipendentemente dalla condotta non ortodossa della persona offesa, c’era un concreto rischio di caduta dal bordo della banchina, assai prossimo allo spazio di manovra a disposizione, in considerazione della configurazione dei luoghi, del tipo di manovra da compiere col carrello, del peso delle merci, della limitatezza dello spazio a disposizione. L’eventuale distrazione del lavoratore, quindi, non poteva esimere da colpa l’imputato. Poiché sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Firenze avessero condannato il dirigente, lo stesso aveva impugnato la sentenza, ricorrendo in Cassazione.
Nella sua difesa, il lavoratore aveva lamentato che la Corte d’appello avesse utilizzato un unico dato probatorio, costituito dalle dichiarazioni di un testimone, le quali non erano state valutate dalla sentenza di primo grado e, comunque, erano state contraddette da altre dichiarazioni quanto alla ricostruzione del fatto storico, del tutto diversa da quella ritenuta in sentenza.
Pertanto, la caduta del lavoratore, diversamente da quanto affermato dal teste, si era verificata quando la banchina era ormai del tutto sgombra, visto che la persona offesa stava movimentando l’ultimo dei carrelli da caricare sui furgoni postali. Di conseguenza, a parere dell’imputato, la responsabilità ricadeva unicamente sul lavoratore infortunato che aveva sbagliato manovra.
Inoltre, diversamente da quanto assunto nelle sentenze di merito, il combinato disposto dei punti 1.3.13 e 1.3.14 del dlgs 81/2008 prevede unicamente che le banchine di carico debbano «offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere», atteso che laddove il citato decreto reputi unica misura idonea a eliminare o mitigare il rischio di caduta l’installazione di balaustre lo contempla esplicitamente.
La «banchina di carico», in particolare, altro non è che un luogo di lavoro rientrante nel più ampio genere dei «piani di caricamento», per i quali la norma prevede l’installazione «su tutti i lati aperti» soltanto se l’altezza è superiore ai 2 metri. Nella fattispecie in esame, l’altezza era inferiore. Peraltro, anche se apposte, le balaustre non avrebbero evitato la caduta del lavoratore.
A detta del ricorrente, ciò valeva di per sé a escludere la sussistenza di qualsiasi omissione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.

La sentenza. I giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso del dirigente. In via preliminare, gli ermellini hanno affermato che in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia deve essere individuata accertando in concreto l’effettiva titolarità del «potere-dovere» di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.
A ben vedere, dal documento di «delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al dlgs 81/2008», emerge che il dirigente non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare, in quanto le decisioni dovevano essere esercitate in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. In conclusione, i giudici di legittimità non hanno ravvisato alcuna violazione di cautele ascrivibili all’imputato, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per non avere l’imputato commesso il fatto.
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