di Carla De Lellis

L’Inps «bussa» due volte per il recupero degli indebiti non pensionistici (disoccupazione, per esempio), prima di far scattare la trattenuta sulle prestazioni. Lo spiega nel messaggio n. 734 di ieri dettando istruzioni sulle modalità di recupero delle prestazioni a sostegno del reddito che sono risultate non spettanti ai lavoratori (cioè indebite). Compensazione. Il procedimento prevede tre fasi. La prima è la compensazione cd impropria, possibile qualora il percettore abbia un credito nei confronti dell’Inps per arretrati della prestazione indebita. In tal caso, l’Inps opera un conguaglio tra debito-credito. Del recupero, che non soggiace ad alcun limite, è fornita opportuna informativa al lavoratore interessato. Nota di debito. La seconda fase prevede l’invio all’interessato di una nota di debito che, oltre a indicare la motivazione a base dell’indebito, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma (gravata, nei casi di dolo, ossia di c.d. indebito di condotta, degli interessi legali) entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. La nota avvisa che, in caso d’inottemperanza, l’Inps è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell’agente della riscossione competente (emissione dell’avviso di addebito). Il recupero. Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, l’Inps dà luogo al recupero dell’indebito secondo le seguenti modalità e l’ordine di priorità: 1. trattenuta su prestazioni in corso di pagamento; 2. pagamento mediante rimessa in denaro. Il recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fi scali. Per il recupero mediante rimessa in denaro, invece, è possibile la rateizzazione, su domanda dell’interessato, per debiti superiori a 100 euro.

In particolare, la rateizzazione può avvenire con i seguenti criteri:
• le rate mensili non possono essere di importo inferiore a 60 euro, fatta salva la rata finale;
• la durata della dilazione non può essere superiore:
• a 24 mensilità per gli indebiti c.d. di condotta, cioè quelli dovuti a comportamenti del debitori, intenzionali, o commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita (ad esempio, nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro cui è correlata la prestazione liquidata;
• a 36 mesi per gli indebiti c.d. civili, cioè quelli in cui la causa dell’indebita erogazione sta in fattori diversi (a titolo esemplificativo, l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione). Sono di questo tipo, ad esempio, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al benefi ciario, riformata in un successivo grado di giudizio);
• a 72 mensilità per gli indebiti c.d. propri, cioè quelli per i quali la causa dell’indebito è da ricondurre a una motivazione oggettiva relativa alle modalità di calcolo e di erogazione della prestazione.

Infi ne, per gli indebiti di condotta e per gli indebiti civili, la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socioeconomiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione.

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