Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico.

Nel caso oggetto di decisione, è stata respinta la richiesta di risarcimento avanzata dai coniugi che lamentavano un grave inadempimento per la pessima qualità del cibo e del servizio, resi in occasione del matrimonio.

Cassazione civile sez. II, sentenza del 17/10/2019 n. 26485

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