Nella responsabilità per colpa professionale da condotta omissiva, la regola del più probabile che non, si applica sia all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, sia all’accertamento del nesso tra quest’ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa, per cui è destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la responsabilità professionale dell’avvocato per una condotta omissiva avrebbe dovuto fondarsi sulla prova certa circa l’esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché sulla sola valutazione di un’elevata probabilità di vittoria.

Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame): il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.

In sostanza, nei casi come quello in esame, l’accertamento del nesso causale si estende con medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.

Di tale danno, in queste circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.

Corte in Cassazione, sez. VI Civile – 3, 30 ottobre 2018, n. 27720