La disciplina prevista dal dl 4/2019 consente di percepire redditi fino a 10mila euro
Possibili prestazioni occasionali con ritenuta o voucher
di Daniele Cirioli

Il pensionato quota 100 può lavorare e percepire compensi, cumulabili con la pensione, fino a 10 mila euro annui: cinque mila da lavoro autonomo occasionale (con la ritenuta d’acconto) e cinque mila dalle prestazioni occasionali (gli ex voucher). All’assoluto divieto di cumulo della pensione quota 100 con i redditi da «lavoro dipendente e autonomo», infatti, il dl n. 4/2019 prevede la deroga del lavoro autonomo occasionale. L’ulteriore eccezione (nuovi voucher), nel silenzio della norma e dell’Inps, deriva dal fatto che le prestazioni occasionali non sono redditi né di lavoro dipendente né autonomo.

Incumulabilità con redditi da lavoro. L’art. 14, comma 3, del dl n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della «pensione quota 100» con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione quota 100 e la data di maturazione dell’età della pensione di vecchiaia, quindi fino a 67 anni ovvero quella che sarà la maggiore età, in caso d’incremento per la speranza di vita. In caso di superamento del limite di 5.000 euro, la pensione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito. Se il superamento c’è nell’anno di maturazione del requisito d’età per la pensione di vecchiaia, la sospensione opera fino alla maturazione di tale requisito (non per tutto l’anno).

La prima deroga. Nell’illustrare la novità, l’Inps (circolare n. 11/2019) ha precisato che il «lavoratore autonomo occasionale», ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento del committente; e che l’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e professionalità. Si tratta, dunque, dei rapporti di lavoro che normalmente vengono gestiti con semplici notule di addebito e con applicazione della ritenuta d’acconto Irpef del 20%, senza contributo Inps, gestione separata, fino a cinque mila euro annui.
Le prestazioni occasionali. Oltre alla predetta deroga, l’incumulabilità di «pensione quota 100» con altri redditi dovrebbe non operare per le prestazioni occasionali. Tali s’intendono quelle svolte entro certi limiti e, comunque, per un importo fino a 5 mila euro netti complessivi, gestite con il Libretto Famiglia (se l’utilizzatore non ha partita Iva) o il contratto di prestazione occasionale (se l’utilizzatore ha partita Iva e occupa fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato).

Adempimenti. L’Inps spiega inoltre, che i pensionati quota 100 devono dare immediata comunicazione dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui; in tal caso, l’Inps provvede a sospendere la pensione. La stessa comunicazione è dovuta, inoltre, in caso di lavoro autonomo occasionale da cui derivi, anche in via presuntiva, un reddito superiore a 5.000 euro lordi annui (limite di cumulabilità con la pensione quota 100).

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