Il recesso con o senza preavviso produce effetti giuridici diversi. con quota 100, 2.500 pensionamenti
di Nicola Mondelli

Nei confronti dei dirigenti scolastici continua ad operare, in tema di cessazione dal servizio finalizzato o meno all’accesso al trattamento pensionistico, un doppio regime previsto entrambi dal contratto collettivo nazionale dell’Area V della dirigenza: quello ordinario disciplinato dal decreto ministeriale n. 727 del 2018 e dalla circolare ministeriale n. 50647 del 16/11/2018 e quello che prevede il recesso con o senza preavviso. Entrambi i due regimi sono espressamente richiamati dalla circolare ministeriale n. 4644 dell’1/2/2019.
I due regimi, pur essendo finalizzati alla cessazione volontaria del rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica, producono effetti giuridici ed economici diversi.
Regime ordinario. I presidi che vogliono cessare dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019, beneficiando della norma di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997, quella norma cioè che consente di maturare il diritto a pensione appunto il 1° settembre 2019 anche se i requisiti richiesti dalle norme vigenti si maturino figurativamente entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la relativa domanda entro il prossimo 28 febbraio utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS «istanze online». La suddetta data deve essere osservata dalle dirigenti che intendano ricorrere all’istituto della opzione donna.

I requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata sono, indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e dieci mesi di contribuzione, se uomini e 41 anni e dieci mesi , se donne; quelli richiesti per l’accesso alla pensione quota 100 sono invece non meno di 62 anni di età e non meno di 38 anni di contribuzione, come richiesti rispettivamente dall’art. 15, comma 1, e dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 entrato in vigore il 29 gennaio 2019; quelli per l’opzione donna sono una età pari o superiore a 58 anni maturata entro il 31 dicembre 2018 e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la domanda di cessazione va presentata, come dispone l’art. 16, comma 1 del predetto decreto legge n. 4/2019, va presentata entro il 28 febbraio.
Regime del recesso. In alternativa all’ordinario e ai tempi prestabiliti per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, il dirigente scolastico può chiedere di cessare dal servizio in qualsiasi momento dell’anno scolastico e accedere al trattamento pensionistico fin dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione ma a condizione di poter fare valere a quella data o l’età anagrafica richiesta per la cessazione d’ufficio unitamente a non meno di venti anni di contribuzione o 41 anni e dieci mesi di contribuzione, se donna e 42 anni e dieci mesi, se uomo. Nel caso di recesso non trovano infatti applicazione, in termini di maturazione dei requisiti, le disposizioni di cui al citato art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 e la domanda di cessazione dal servizio non è sottoposta al limite invalicabile del 28 febbraio.

Nessuna penalizzazione potrà essere posta a carico del dirigente scolastico che avrà osservato i termini di preavviso indicati dall’art. 32 del contratto Area V della dirigenza ( due mesi prima della data richiesta per recedere dal rapporto di lavoro se potrà fare valere una anzianità di due anni di servizio come dirigente; di ulteriori 15 giorni per ogni anno successivo di anzianità ma fino a un massimo di quattro mesi).
Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019. Al momento non ci sono alcune indicazioni sul numero dei dirigenti scolastici che entro il 28 febbraio potrebbe inoltrare la domanda di cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico anticipato previsto dalla normativa vigente o alla pensione quota 10.
Tenuto peraltro conto del trend registrato negli anni precedenti e considerata le novità di cui agli articoli 14 (pensione quota 100), 15 (riduzione anzianità contributiva), 16 (opzione donna) e 23 (anticipo del Tfs del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, si possono ipotizzare un numero di cessazioni compreso tra 2000/2500, sufficienti in tal caso a consentire le nomine dei vincitori del concorso bandito nel 2017, come prevede l’art. 10 del decreto legge n. 135/2018.
L’art. 10 prevede infatti che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso, bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili appunto intorno ai 2.500.
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