Ordinanza della Corte di cassazione respinge il ricorso presentato da un professionista
Occhi aperti sulla gestione dissoluta del manager
di Debora Alberici* *cassazione.net

Anche il sindaco che non vigila in modo adeguato sul conto di negoziazione dell’amministratore è poi tenuto a risarcire i danni prodotti dalla gestione dissoluta.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 4723 del 19 febbraio 2019, ha respinto il ricorso di un professionista.
In sostanza la terza sezione civile ha confermato il verdetto di secondo grado che aveva condannato l’uomo al risarcimento dopo la bancarotta.

Per risolvere il caso gli Ermellini hanno attinto ai principi sulle sanzioni amministrative spiegando che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa del soggetto giuridico che opera «non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo ”quoad functione”, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob e a garanzia degli investitori – e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia e alla Consob, ai sensi dell’art. 8 del dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare».
Infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo a operazioni con «parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori», realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione.

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