Il dl n. 4/2019 ha riabilitato l’opportunità per le lavoratrici con una serie di requisiti
Il calcolo contributivo fa perdere parte della pensione
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Chi intende andare a riposo prima con «opzione donna» deve mettere in conto una perdita di pensione. La facoltà, infatti, è esercitabile a una condizione: optare (appunto) per il calcolo contributivo di tutta la pensione, sicuramente meno generoso rispetto al calcolo retributivo che ancora si applica per le vecchie anzianità (fino al 1995 o fino al 2011 a seconda se al 1996 si possedevano meno o almeno 18 anni di contributi). A conti fatti, una dipendente con 35 anni di lavoro alle spalle e 58 anni d’età al 31 dicembre 2018, con ultimo stipendio lordo annuo di 23.600 euro, mettendosi a riposo con «opzione donna» avrà diritto a una pensione annua di 7.280 euro: 2.320 euro in meno (24%) al valore della sua pensione calcolata secondo i criteri ordinari in 9.600 euro annui.
Il regime opzione donna. Il regime «opzione donna» è una misura che venne introdotta, in via sperimentale, dalla legge n. 243/2004 (c.d. riforma delle pensioni Maroni) e prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime «misto» di calcolo della pensione potessero continuare a maturare il diritto all'(ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo della pensione («tutta» la pensione) con il criterio «contributivo».
La facoltà interessava solamente le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potevano far valere contributi inferiori a 18 anni (cosa che altrimenti avrebbe permesso di restare nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011). Queste lavoratrici che, in via di principio, avevano diritto alla pensione calcolata in parte con il sistema «retributivo» (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema «contributivo» (per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano dunque questa chance di andare in pensione prima: rinunciare alla quota di pensione «retributiva» e decidere di riceverla interamente calcolata con il sistema «contributivo».
La riapertura fino al 2018. Dal 29 gennaio, il dl n. 4/2019 ha riabilitato l’opportunità alle lavoratrici che posseggono i seguenti requisiti al 31 dicembre 2018:

se dipendenti, del settore privato o del settore pubblico = età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;

se lavoratrici autonome = età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi.
È sufficiente maturare questi requisiti entro il 31 dicembre 2018, a prescindere poi dall’epoca di effettiva liquidazione della pensione (cosa che può avvenire anche successivamente a causa della «finestra»), per poter invocare l’opzione donna e mettersi in pensione. In caso di opzione, si riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e messa in liquidazione non prima del decorso della «finestra», ordinariamente pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, che praticamente significa ottenere la pensione:

dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione;

dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbliche (ex Inpdap);

dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La decorrenza, dunque, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.
Alle dipendenti pubbliche bastano 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. Dopo la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, il requisito dell’anzianità contributiva deve risultare maturato per intero per poter mettersi in pensione. Ad esempio, se occorrono 20 anni di contributi, vanno maturati tutti e 20 gli anni per intero, senza possibilità di arrotondare all’eventuale frazione di mese, cosa possibile in passato (l’arrotondamento era previsto all’art. 59, comma 1, lett. b, della legge n. 449/1997).
Il divieto di arrotondamenti opera dal 1° maggio 2015 per i dipendenti pubblici, i soli ai quali i contributi erano ancora calcolati in anni, mesi e giorni e, tra questi, nello specifico, agli iscritti al fondo speciale del personale dipendente dalle ferrovie dello stato e al fondo di poste. Pertanto, dal 1° maggio 2015, nel determinare l’anzianità di contribuzione necessaria al diritto alla pensione con i nuovi requisiti della riforma Fornero, non è possibile operare alcun arrotondamento, per eccesso o per difetto, alla frazione di mese dal momento che l’anzianità deve essere maturata per intero. L’arrotondamento continua a operare nelle seguenti ipotesi:
a) regime sperimentale «opzione donna» (servono 35 anni, ma basta maturare 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
b) ex pensione di anzianità al 31 dicembre 2011 per la quale sono richiesti 40 anni di contributi (basta aver maturato 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
c) salvaguardati che raggiungono il diritto alla pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall’età (bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
d) pensioni d’inabilità (fatta eccezione di quella dell’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995).

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