La Consulta promuove la riforma del 2016 ma boccia l’art. 222 Cds
Sì alla stretta. Revoca patente per alcol e droga
di Francesco Cerisano

In caso di condanna per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la revoca della patente scatterà automaticamente solo se le condotte sono aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica causata dall’uso di droghe. Negli altri casi non ci sarà alcuna revoca automatica e spetterà al giudice valutare, caso per caso, se applicare in alternativa alla revoca la meno grave sanzione della sospensione della licenza di guida. Lo ha deciso la Consulta che nella camera di consiglio di ieri e nell’udienza pubblica del 19 febbraio ha esaminato due ordinanze di rimessione sulla legge n. 41/2016. Si tratta della riforma che ha introdotto nel nostro ordinamento i reati di omicidio stradale (art. 589 bis codice penale) e di lesioni personali stradali (590 bis codice penale), inasprendone le sanzioni e modificando in più punti anche il codice della strada per adeguarlo al giro di vite.

La legge ha superato il vaglio di costituzionalità proprio nella parte relativa all’inasprimento delle sanzioni, su cui invece aveva avanzato dubbi (con ordinanza 144/2017) il tribunale di Roma. I giudici delle leggi hanno ritenuto infatti legittimo il divieto per il giudice (art. 590 quater codice penale) di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della «responsabilità non esclusiva» dell’imputato (ossia il fatto che l’evento non sia stato esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali, ossia la guida in stato di ebbrezza per assunzione di alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Corte ha invece bocciato l’articolo 222 del Codice della strada (dlgs 285/1992) nella parte in cui prevedeva l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In questo caso la questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Forlì che (con ordinanza n. 85/2018) dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui stabiliva la revoca automatica della patente nei casi di condanna per reati stradali. La Corte ha ritenuto che l’art. 222 del Codice della strada, così come riformulato dalla legge del 2016, presentasse profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 della Carta. Secondo la Consulta, la revoca automatica della licenza di guida deve scaturire solo per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. Nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, la Corte ha escluso l’automatismo, riconoscendo al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

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