di Sabrina Galmarini – partner di La Scala Società tra Avvocati

Il passaggio a un mercato dei servizi bancari e finanziari più tecnologicamente avanzato presenta molti vantaggi, tra cui i costi ridotti, maggiore velocità delle transazioni, riduzione dei tempi di apertura dei conti e accesso continuo ai servizi online. Tutto questo ha tuttavia un costo implicito, cioè la potenziale maggiore esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Banche e società finanziarie devono identificare il cliente, l’esecutore e l’eventuale titolare effettivo e verificare l’identità di tali soggetti, attraverso il riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni raccolte, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgere un controllo costante sullo stesso rapporto od operazione.
Tali obblighi devono essere adempiuti, tendenzialmente, in presenza del cliente. Come coniugare la digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari e la legittima pretesa dell’ordinamento che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel trasferimento di denaro contribuiscano nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo? La risposta anche in questo caso è nella tecnologia. Banca d’Italia ha fatto un primo passo importante in questa direzione. Il Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela, attualmente in bozza, prevede che il cliente possa inviare una copia del documento di identità in maniera telematica (anche una foto ben definita del medesimo) e che il soggetto finanziatore verifichi l’identità del richiedente, per esempio, mediante welcome call o mediante richiesta di invio di documentazione controfirmata.

L’Autorità di Vigilanza detta apposite istruzioni per effettuare l’identificazione del cliente da remoto, mediante sistemi di audio/video che garantiscano la cifratura del canale di comunicazione, l’utilizzo di applicativi orientati all’usabilità e all’accessibilità da parte del cliente e la qualità dell’immagine (tra cui, immagini video a colori) e dell’audio (privo di evidenti distorsioni o disturbi). In particolare, l’operatore addetto alla video-identificazione deve, dopo aver acquisito il consenso alla videoregistrazione e dichiarato le proprie generalità, chiedere al cliente di confermare (i) le proprie generalità; (ii) la data e l’ora della registrazione; (iii) di voler instaurare il rapporto continuativo; (iv) i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella modulistica online in fase di preregistrazione.
In seguito, l’operatore invia un sms che il cliente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa e una mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link a una Url appositamente predisposta per la verifica, e chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro, il documento di riconoscimento utilizzato, assicurandosi che sia possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere tutte le informazioni contenute nello stesso, nonché la tessera sanitaria da cui si evince il codice fiscale. Ancora, a seconda del livello di rischio in concreto individuato, l’operatore può chiedere al cliente di compiere una o più azioni casuali volte a rafforzare l’autenticità della richiesta.
In ogni caso, tali modalità di identificazione e verifica a distanza sono destinate a mutare in ragione del progresso tecnologico. È ragionevole attendersi che in futuro i destinatari più accorti predispongano procedure sempre più evolute e snelle per l’identificazione e la verifica a distanza, garantendo, al contempo, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. (riproduzione riservata)

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