La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti si ha ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 3 dicembre 2018 n. 31185