La sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione di investimento, contemplata dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998, non costituisce dichiarazione confessoria, né incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo informativo posto a carico dell’intermediario, ma fa soltanto sorgere una presunzione semplice che quell’obbligo sia stato assolto (Cass. n. 10111/2018, n. 11578/2016).

Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto, in sostanza, che una simile presunzione non operasse o fosse superata dall’accertamento in concreto della inadeguatezza di quelle informazioni.

La doglianza di avere ritenuto la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione non specificamente dettagliata, nel modulo sottoscritto dai clienti, non coglie la ratio decidendi, che consiste invece nel fatto che la banca doveva astenersi dall’effettuare l’investimento, essendo venuta meno all’obbligo di comunicare ai clienti tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e tutte le specifiche ragioni idonee a rendere l’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio degli investitori, ivi comprese quelle attinenti al pericolo di default dell’emittente.

In presenza di un comportamento illegittimo dell’intermediario, l’investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni.

Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura.

E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all’effettuazione di scelte d’investimento effettivamente consapevoli e oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva.

È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall’investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all’intermediario.

Questo principio si deve ribadire, tenuto conto che l’inosservanza dei doveri informativi ingenera una presunzione di riconducibilità all’intermediario stesso dell’operazione finanziaria, costituendo di per sé un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento (Cass. n. 3914/2018).

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 novembre 2018 n. 29353