di Andrea Magagnoli

Agli enti pubblici territoriali è riconosciuto il diritto di ottenere risarcimenti per tutti i danni, anche di tipo non ambientale. La Cassazione con ordinanza 2780/2019 riconosce all’ente, nel cui territorio sono state compiute opere in violazione della normativa ambientale, il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla condotta illecita.

Quest’ultimo, infatti, era stato condannato dalla Corte di appello di Lecce, anche in secondo grado, per avere realizzato opere abusive in violazione alla normativa vigente. In secondo grado era stato riconosciuto all’ente comunale nel cui territorio era stata realizzata la condotta illecita, il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale e il conseguente diritto al risarcimento. L’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo come all’ente territoriale non potesse essere riconosciuto alcun diritto circa la condotta lui ascritta. Nella sua tesi difensiva, all’ente territoriale non poteva essere riconosciuto alcun diritto nel procedimento penale, tutt’al più la competenza sarebbe dovuta essere individuata nello Stato, il quale avrebbe potuto costituirsi per mezzo del Ministero competente. Il ricorso dopo il consueto iter procedurale era discusso in udienza. Gli ermellini ritenevano la tesi difensiva, circa la competenza alla costituzione di parte civile, infondata. Individuavano, al pari dei giudici della Corte di Appello, un vero e proprio diritto al risarcimento del danno da parte dell’imputato, in capo all’ente locale ove era stata attuata la condotta illecita. Tale diritto era ritenuto sussistente sulla base della semplice violazione conseguente alla condotta illecita, la quale avrebbe portato a ledere la posizione funzionale dell’ente comunale, compromettendone le sue possibilità giuridiche, ritardando o impedendo di realizzare l’interesse pubblico.

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