La definizione di incidente stradale non implica necessariamente lo scontro tra due o più veicoli e neppure il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni alle stesse, ma comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

Le Sezioni Unite hanno di recente precisato (cfr. sentenza n. 29/4/2015 n. 8620) che il concetto di circolazione stradale, ai fini dell’art. 2054 c.c., comprende anche la c.d. circolazione statica, vale a dire non soltanto i momenti di transito dei veicoli, ma anche quelli di quiete, che, al pari dei primi, costituiscono un’utilizzazione della strada.

Precisamente, è stato statuito che nell’ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché sono comprese le operazioni eseguite in funzione della partenza ovvero della fermata del veicolo, nonché tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

In questa cornice ermeneutica si colloca la recente sentenza n. 5894 del 24/03/2016 che, in tema di sinistro stradale, ha affermato che la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all’art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 novembre 2018 n. 31003