L’IVASS ha emanato il Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, che dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto antiriciclaggio”) – come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE – e tiene anche conto degli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.

Il decreto conferma l’attribuzione alle Autorità di vigilanza di poteri normativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e assegna loro il compito di elaborare criteri e metodologie per l’analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.

Le norme emanate intendono rafforzare – in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei – i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all’approccio fondato sul rischio e chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell’individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarli.

L’Istituto, nel dare attuazione al decreto, ha colto l’opportunità per strutturare in maniera organica la previgente normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/ 2012 e n. 5/2014.

Il regolamento definisce i requisiti generali, ponendo le premesse per disciplinare in dettaglio – con separate disposizioni che l’IVASS sarà chiamato ad adottare ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, del decreto antiriciclaggio – i seguenti aspetti: – i criteri per condurre a regime l’autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all’Istituto per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa (incluse le sedi secondarie di Paesi SEE e terzi); – i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell’approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità; – i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie di quelli di Paesi SEE), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure – sinora non previsti – per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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Fonte: IVASS