Il disco rosso arriva anche per i patti di riacquisto
Divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto. Queste due delle regole fissate in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment fund – Eltif) con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233 «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine», in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2018 e in vigore dal 28 febbraio prossimo. Il regolamento disciplina, in particolare: la commercializzazione transfrontaliera degli Eltif, sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione europea; la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine; la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli Eltif possono intraprendere (per esempio il divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto); la prevenzione dei conflitti di interessi; gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione. Il decreto, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, apporta al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) le modificazioni necessarie all’applicazione del regolamento, attribuendo alla Banca d’Italia e alla Consob, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti. Inoltre, il testo introduce le modifiche alla normativa vigente necessarie ad assicurare un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
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