di Guido Cappa
Il recente rinvio concesso dalla Consob per la notifica preventiva, a carico degli ideatori di prodotti finanziari ed assicurativo finanziari pre-assemblati (i cosiddetti Priiips), del Key information document (Kid), il documento informativo pre-contrattuale da consegnare agli investitori al dettaglio entrato in vigore a partire dal 1° gennaio a norma del regolamento europeo 1286/2014, apre una serie di questioni e perplessità in tema di tutela del potenziale investitore.

In primo luogo l’applicazione della normativa avrebbe comportato che gli ideatori di prodotto notificassero in via preventiva all’autorità di vigilanza entro il 31 dicembre scorso i Kids relativi ai prodotti mantenuti in commercio a partire da inizio quest’anno e rivolti ad un determinato target di clientela. Invece a fine gennaio l’Organo di Vigilanza ha comunicato che, alla luce delle prime risultanze emerse analizzando i dati contenuti nei Kid redatti dagli ideatori di prodotto (peraltro già consegnati a molti clienti potenziali e resi pubblici sui siti internet) è opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti da discutere in sede europea, dato che alcuni criteri del regolamento non appaiono ancora del tutto chiari in sede applicativa. Dato che i criteri di redazione del Kid sono stati ufficializzati con apposito regolamento delegato della commissione in data 8 marzo 2017, che cosa ha portato il competente organo di vigilanza a muoversi su questo tema dopo un mese dall’entrata in vigore del regolamento?

In secondo luogo, la nota Consob innesca oggettivi dubbi sulla discreta probabilità che nei Kid redatti sino ad oggi, già in circolazione su potenziali clienti e disponibili sui siti internet anche se l’obbligo di notifica all’Organo di vigilanza è stato rinviato, siano presenti informazioni non conformi a quanto previsto dal regolamento, non omogenee a parità di prodotto o peggio non corrette. Ma se così fosse, chi risponderebbe del potenziale danno nei confronti dei clienti se le informazioni fuorvianti contenute nel Kid potessero causare una perdita proprio in ragione di aver fatto affidamento su un Kid non conforme? Ne risponde l’ideatore del prodotto, come prevede l’art. 11 dello stesso regolamento? Eppure l’organo di vigilanza che ha rinviato al 31 marzo l’obbligo di notifica preventiva, avrebbe potuto esercitare, in base ai poteri di product intervention decretati dal d.lgs 224 del 2016, il divieto di fornitura di Kid non conformi od addirittura sospendere a tempo la vendita del prodotto in condizioni di oggettivo potenziale pregiudizio alla tutela dell’investitore.

I dubbi sulle anomalie di redazione dei Kid oggi in circolazione sono peraltro abbastanza evidenti e non necessitano di grossi approfondimenti con le competenti Authority europee. Emergono infatti in modo chiaro se si analizzano in dettaglio i Kid di prodotti omogenei quali per esempio i Pir di tipo assicurativo che quasi tutte le compagnie hanno messo a catalogo per il 2018. Così come sta avvenendo da più di un anno sul mercato finanziario, anche nel settore assicurativo molte società puntano in modo rilevante sui prodotti Pir compliant in ragione della possibilità di fidelizzare il cliente su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, coerente con gli obiettivi tipici di una polizza vita.

Ora, dato che per essere qualificate come Pir e quindi godere dei vantaggi fiscali previsti per l’investitore, anche le polizze vita devono rispettare determinati vincoli ed investire su specifiche tipologie di investimento (previste dalla legge del dicembre 2016 n° 232 e successive integrazioni), ci si aspetterebbe che il potenziale investitore di un Pir assicurativo, grazie al preventivo raffronto tra i vari Kid redatti e disponibili sui siti internet delle compagnie, possa effettuare dei raffronti omogenei ed operare una scelta consapevole d’acquisto. Il quadro che emerge è invece di tutt’altra natura ed estremamente variopinto.

Ecco alcuni esempi: si passa da orizzonti temporali consigliati di investimento di 5 anni (forse si confonde l’orizzonte di investimento con il requisito minimo di durata per beneficiare del risparmio fiscale?) fino ad arrivare a 15 anni su alcuni prodotti; propensioni al rischio del potenziale investitore che vanno da medio-bassa (su un Pir?) ad elevata; scenari di performance che in presenza di condizioni di mercato favorevoli spaziano, in caso di mantenimento dell’investimento fino all’orizzonte temporale consigliato, da minimi del 7% medio annuo fino al 18% medio annuo. Occhio anche a come vengono indicati gli investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto, oggetto di una specifica sezione del Kid che dovrebbe contenere una specifica e non generica descrizione del cosiddetto target market che si ritiene idoneo per quel prodotto.

Anche qui ci si trova di fronte a Pir che sono consigliati a investitori caratterizzati da «una conoscenza ed esperienza minima dei mercati e degli strumenti finanziari e da una propensione al rischio medio-bassa, con obiettivi temporali di medio termine e finalità di investimento orientato a supportare le imprese italiane» sino ad arrivare a Pir consigliati ad investitori che «ricercano rendimenti elevati e che prevedono di tenere l’investimento su un orizzonte di medio-lungo termine, con una elevata capacità di sostenere eventuali perdite, una propensione al rischio media e una conoscenza ed esperienza finanziaria adeguata».

Stessa solfa sui costi, dove da un raffronto che si può operare analizzando la sezione apposita di dettaglio dove dovrebbero essere indicati i cosiddetti costi di transazione del portafoglio applicati annualmente (che rappresentano i costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti al prodotto) emerge che solo alcune compagnie indicano un valore, mentre la maggioranza indica zero. Sono tutte virtuose e hanno deciso che le numerose transazioni che operano a livello annuo non le addebitano al cliente? (riproduzione riservata)
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