Revocati i precedenti consensi a ricevere le telefonate
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina

I numeri telefonici non passano più da una lista all’altra: stop alle telefonate moleste anche sui telefonini. L’interessato ha il diritto di scegliersi da chi ricevere proposte telefoniche di acquisto di beni e prodotti. E chi chiama non può nascondersi: si deve capire subito se è una telefonata di marketing diretto.

Sono questi gli effetti attesi della legge 5/2018 (nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018). Nell’attesa del regolamento attuativo, ecco un vademecum per orientarsi nel nuovo registro delle opposizioni.

Le novità riguardano, infatti, proprio il registro delle opposizioni. È un elenco per evitare di ricevere le chiamate telefoniche indesiderate. È operativo dal 31 gennaio 2011. Da quella data gli abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono opporsi alle telefonate indesiderate iscrivendosi al registro pubblico delle opposizioni. Quel sistema ha manifestato negli anni aspetti di strutturale ineffettività e l’abbonato si è trovato esposto a telefonate promozionale senza un solido argine.

Il problema è rappresentato anche e soprattutto dalla regola della prevalenza del consenso rilasciato a un singolo operatore. Quel consenso non era superato dall’iscrizione nel registro. Se si unisce questa regola al fatto che il consenso può avere a oggetto la comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing di terzi, ciò aumentava a dismisura la possibilità di chiamate di marketing diretto.

Non a caso sul sito del registro (www.registrodelleopposizioni.it) si spiega che evidenzia la novità dell’annullamento dei consensi precedentemente prestati dai cittadini per finalità pubblicitarie (articolo 23 del Codice della privacy) nel momento in cui diventerà effettiva l’iscrizione nel registro. Tale previsione punta a permettere ai cittadini di liberarsi da tutte quelle chiamate commerciali per cui il consenso è stato dato con leggerezza, magari per avere una tessera sconti o la carta fedeltà del supermercato. In questo scenario compare la nuova legge 5/2018, che cambia un po’ di cose. Vediamo di costruire una lista di domande e risposte per illustrare il contenuto della novella.

Da quando hanno effetto le novità?

La legge 5/2018 è in vigore formalmente dal 4 febbraio 2018, ma sarà operativa dopo l’emanazione del regolamento attuativo (che aggiorna il regolamento originario e cioè il dpr n. 178/2010), in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

Questo significa che, per esempio, il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie indesiderate verso i cellulari e i numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici (queste alcune delle novità) verosimilmente nel secondo semestre 2018.

Chi può iscriversi nel registro delle opposizioni ed evitare chiamate moleste?

Possono iscriversi, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L’iscrizione non è automatica, ma ci vuole una specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate.

A contrario le utenze non iscritte possono essere utilizzate per chiamate commerciali, senza il consenso dell’interessato e fatta sempre salva la possibile opposizione.

Per le chiamate automatizzate ci vuole, invece, sempre il consenso preventivo.

Non ci vuole la specifica richiesta di iscrizione, in quanto iscritte d’ufficio, per le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati.

Posso scegliere da chi ricevere telefonate?

Certo, gli interessati iscritti al registro possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti. Si tratta di scelte mirate a ricevere proposte telefoniche commerciali.

Inoltre rimane la possibilità di dare il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro.

L’iscrizione al registro cancella i consensi individuali a ricevere telefonate rilasciati a singoli operatori?

Sì, è questa una delle novità più importanti.

Con l’iscrizione al registro, dice la legge, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi per ricevere pubblicità telefonica.

Inoltre con l’iscrizione al registro (altra novità) sarà precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

Attenzione, però, all’eccezione: sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, o cessati da non più di 30 giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Vedremo come le autorità interpreteranno questa eccezione. C’è una lettura più garantista per l’abbonato e cioè le telefonate si possono ricevere solo per un mese a fine di un contratto e ciò per dare la possibilità all’imprenditore di recuperare il cliente; c’è poi una lettura più estensiva e cioè se c’è stato un contratto con una raccolta di un consenso in precedenza all’entrata in vigore della legge questo rimane sempre valido (sono fatti salvi i consensi forniti «nell’ambito» di contratti).

Il mio numero di telefono può passare di mano in mano?

No, a decorrere dal 4 febbraio 2018 sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, per fini di pubblicità o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Quindi abbiamo una possibilità limitata di circolazione dei numeri telefonici, anche se il divieto non è assoluto (l’eccezione non è soggettiva, ma riguarda prodotti e servizi).

Posso sapere a chi sono stati trasferiti i miei dati?

Sì, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

Se c’è una violazione chi ne risponde?

Il titolare del trattamento dei dati personali, dice la legge, è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche.

L’operatore commerciale, che si affida a un call center, rimane il responsabile

Cosa cambia per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica?

Viene istituito l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. Sono previste agevolazioni tariffarie e modalità semplificate di consultazione del registro.

Si possono usare compositori telefonici?

No i call center non potranno usare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri telefonici.

Si può mascherare l’identificazione della linea?

No, tutti i call center devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante.

Si dovranno usare due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Quindi i call center devono dotarsi di questi numeri (si devono attendere i provvedimenti attuativi dell’Agcom). Ma c’è un’eccezione anche qui: ci si può limitare a presentare l’identità della linea a cui possono essere contattati.

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