di Valerio Stroppa
La consulenza indipendente in materia di investimenti è imponibile ai fini Iva. Le commissioni percepite da una società che invia ai propri clienti raccomandazioni personalizzate sui titoli da comprare o vendere non rientrano nel regime di esenzione previsto dall’articolo 10 del dpr n. 633/1972. Ciò in quanto, mancando ogni rapporto economico con gli intermediari coinvolti nelle operazioni eventualmente effettuate dal cliente, non sussiste alcun servizio di negoziazione. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a un’istanza di interpello presentata da una sim milanese.

La società in questione offre quattro distinte tipologie di servizio, le cui remunerazioni presentano diversi trattamenti ai fini Iva: gestione individuale di portafogli (imponibile), consulenza in materia di investimenti (esente), consulenza generica (imponibile) e distribuzione di polizze per conto di compagnie assicurative (esente). Con riferimento alla consulenza fee only, ossia i consigli resi direttamente ai clienti in relazione a eventuali operazioni su precisi strumenti finanziari, la sim chiedeva al fisco il corretto trattamento Iva, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-275/11, aveva infatti ritenuto soggetti a Iva i servizi di consulenza forniti a clienti che investono direttamente il proprio denaro in titoli.

La Direzione centrale normativa dell’Agenzia, dopo aver ricostruito il quadro normativo e la posizione già assunta dal Comitato consultivo Iva dell’Ue nel 2015, si esprime a favore dell’imponibilità. Nel caso in esame la consulenza finanziaria viene fornita dalla sim «direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità», senza che siano riconosciuti «incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi». Gli unici compensi incassati dalla sim sono costituiti dalle commissioni di consulenza, calcolate in percentuale variabile sull’ammontare del patrimonio investito oppure forfetariamente, e le commissioni di performance, determinate in base ai guadagni del portafoglio.

Tali circostanze, precisa l’Agenzia, «inducono a escludere che nel caso prospettato sia ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione (esente da Iva) secondo la definizione fatta propria dalla Corte di giustizia Ue e, in senso conforme, dal Comitato consultivo Iva». L’unico rapporto contrattuale che si instaura, cioè, riguarda la sim e il suo cliente, senza che siano in alcun modo coinvolti né la banca depositaria dell’investitore né tantomeno i soggetti che emettono o gestiscono gli asset finanziari in questione. Pertanto, conclude la risposta all’interpello, l’attività di consulenza in materia di investimenti fornita dalla società «non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da Iva ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 1, comma 1 del dpr n. 633/1972». Da qui l’imponibilità delle relative parcelle. (riproduzione riservata)
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