In caso di firma di più offerte per lo stesso appalto da parte di un rappresentante generale di una compagnia assicurativa, l’esclusione può essere disposta se si prova che le offerte non sono state presentate in maniera indipendente. Lo ha affermato la Corte di giustizia europea (sezione VI) con la pronuncia dell’8 febbraio 2018 (causa C144/17) su un rinvio pregiudiziale riguardante la conformità al Trattato e alla direttiva (allora vigente) 2004/18 di una norma del codice appalti del 2006 in base al quale era stata disposta l’esclusione da un bando di gara per un appalto pubblico di servizi assicurativi cui avevano partecipato, tra gli altri, due sindacati membri dei Lloyd’s, le cui offerte erano sottoscritte entrambe dal procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s.

L’amministrazione aveva escluso le offerte per violazione dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del dlgs n. 163/2006 in quanto «oggettivamente imputabili a un unico centro decisionale, giacché presentate, formulate e sottoscritte dalla medesima persona». Il problema della compatibilità della normativa del codice appalti veniva posta anche rispetto alla direttiva 2009/138 che riconoscerebbe i Lloyd’s quale peculiare forma di impresa di assicurazione, i cui sottoscrittori sono abilitati a operare nell’Unione europea mediante un unico rappresentante generale per lo Stato membro interessato.

I giudici europei hanno affermato che i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 e 56 Tfue e previsti all’articolo 2 della direttiva appalti pubblici 2004/18, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l’esclusione di due syndicates membri dei Lloyd’s of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd’s of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

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