di Carlo Giuro
Dalla recente indagine condotta da Ipsos-Acri per la 93esima Giornata Mondiale del risparmio emerge come, pur non esistendo più in assoluto per gli italiani l’investimento ideale, il 31%, quindi circa un terzo del Paese, lo indica negli immobili. La dinamica degli investimenti immobiliari segna comunque una crescita per il terzo anno di fila. Tra le modalità di finanziamento dell’acquisto del mattone, oltre al tradizionale mutuo e a un tesoretto già accantonato, va ricordato come anche il fondo pensione possa essere «funzionalizzato» a tale obiettivo. La normativa previdenziale prevede infatti che l’aderente ad una forma pensionistica complementare possa accedere, decorsi otto anni di iscrizione, all’anticipazione sulla propria posizione individuale in misura non superiore al 75% della posizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione. La ratio è quella di rispondere all’esigenza di contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva. Per quel che riguarda l’anzianità necessaria devono considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (quindi vale non l’anzianità limitata ad una singolo fondo pensione ma al sistema di previdenza complementare) maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Si ritiene poi che nel computo dell’anzianità di partecipazione debbano essere compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell’entrata in vigore del dlgs 252/2005 e che non siano stati allo stesso adeguati adeguati (cosidetti Pip vecchi). Con riferimento poi al momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l’erogazione di anticipazioni, si ritiene che debba farsi riferimento al momento dell’iscrizione, anche qualora l’adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Le anticipazioni possono essere poi concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. L’iscritto può infatti sempre chiedere l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare. Le richieste di anticipazioni possono essere anche reiterate fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il massimale erogabile. Dal punto di vista fiscale si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23%. Ma andando ad un maggior livello di approfondimento, quali sono le regole di riferimento? Attingendo ad uno specifico Orientamento della Covip di febbraio 2011 la causale riguarda l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dell’iscritto e dei suoi figli. La normativa prevede che l’immobile costituisca prima casa e sia destinato ad abitazione dell’iscritto o dei suoi figli. La richiesta di anticipazione può essere legittimamente presentata da parte dell’aderente sia per l’acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli. L’estensione dell’applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti ,i figli, è da intendersi possibile non solo se è l’iscritto ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo. Per prima casa di abitazione deve intendersi poi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell’iscritto o dei suoi figli. L’anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Con riferimento poi agli ulteriori soggetti intestatari del bene acquistato, l’autorità di vigilanza ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l’acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l’immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell’iscritto. La circostanza che l’immobile debba costituire prima casa dell’iscritto esclude poi che possano assumere rilievo, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, eventuali comunicazioni con cui l’iscritto dichiari di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale affermazione non trovi rispondenza nell’effettiva intestazione dell’immobile in capo all’iscritto stesso, ai suoi figli o al coniuge in regime di comunione legale dei beni. Viene poi esclusa la possibilità di conseguire l’anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie. Per quel che riguarda poi i modi di acquisto del diritto di proprietà, è possibile concedere l’anticipazione anche in fattispecie diverse dall’ordinario acquisto da terzi (tipicamente, mediante contratto di compravendita) come l’acquisto in cooperativa e la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio. Viene ancora ritenuta ammissibile l’erogazione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l’anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l’acquisto della proprietà, e non quello dell’intero immobile. Nel caso poi in cui l’acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, vengono ritenuti sussistere i requisiti per richiedere l’anticipazione. Per quel che riguarda la localizzazione dell’immobile acquistato, non costituisce elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. A prescindere quindi dal luogo in cui si trova l’immobile, anche in questo caso dovrà valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, in quanto lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. (riproduzione riservata)
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