Interessato ad abbandonare il 20% dei 6.792 in servizio
di Nicola Mondelli

La documentata fuga dalla scuola dei 25.245 docenti e dei 7.936 Ata che entro il 20 dicembre 2017 hanno presentato domanda di cessare dal servizio e di accedere al trattamento pensionistico anticipato con effetto 1° settembre 2018, fuga dovuta presumibilmente all’aumento dell’età anagrafica e della anzianità contributiva (cinque mesi per entrambe) che scatterà dal 1° gennaio 2019 per effetto di quanto dispone la legge 27/12/2017, n. 205, potrebbe non rimanere isolata.

Se ne starebbe infatti preparando una anche da parte di un 15/20 per cento dei 6.792 dirigenti scolastici di ruolo in servizio nel corrente anno scolastico. Nella circostanza l’uso del condizionale è d’obbligo a causa della sussistenza, in tema di cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici, di un doppio regime al quale in alternativa i dirigenti hanno la facoltà di accedere: quello delle dimissioni volontarie come disciplinato dal decreto ministeriale n. 919 e dalla circolare ministeriale prot. 50436, entrambi datati del 23 novembre 2017 e quello del recesso con o senza preavviso disciplinato invece dal contratto collettivo nazionale dell’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010 e dagli articoli 27 e 32 del contratto collettivo nazionale 11 aprile 2006, non abrogati dal successivo contratto del 2010.

Pertanto, per avere dati certi occorrerà attendere i numeri sia di quanti sceglieranno la strada delle dimissioni volontarie che di quelli che avranno optato per il recesso. I due regimi, infatti, pur essendo entrambi finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica, richiedono modalità diverse di attuazione e, conseguentemente, producono differenti effetti giuridici ed economici che sicuramente possono condizionarne la scelta.

Il regime delle dimissioni ex dm 919: aderendo alle disposizioni contenute nel citato decreto n. 919 e nella circolare applicativa, anch’essa citata in premessa, i dirigenti scolastici che vogliono cessare dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018 e beneficiare della norma di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997, norma che consente di maturare il diritto a pensione il 1° settembre 2018 anche se i requisiti si maturino figurativamente entro il 31 dicembre 2018, devono presentare la relativa domanda entro il prossimo 28 febbraio utilizzando esclusivamente la procedura web Polis «istanze online» disponibile sul sito internet del ministero dell’istruzione.

In alternativa alle dimissioni volontarie di cui sopra, i dirigenti scolastici possono utilizzare l’istituto del recesso disciplinato sia dai citati articoli 27 e 32 del contratto del 2006 e dall’articolo 12 del contratto del 2010, quest’ultimo espressamente richiamato dalla circolare ministeriale prot. 50436.

Principale caratteristica dell’istituto del recesso è quella che la domanda di cessazione dal servizio non è sottoposta al limite del 28 febbraio.

Il dirigente può infatti chiedere di cessare dal servizio in qualsiasi momento dell’anno scolastico in corso e accedere al trattamento pensionistico fin dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione ma a condizione di potere fare valere, alla data di cessazione, i requisiti richiesti dalla normativa vigente( 66 anni e sette mesi di età e almeno venti anni di contribuzione oppure 41 anni e dieci mesi di contribuzione, se donna e 42 anni e dieci mesi, se uomo). Nei suoi confronti infatti non opera la disposizione di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 447/1997.

Nessuna penalizzazione potrà essere posta a suo carico se avrà osservato i termini di preavviso indicati nel più volte citato articolo 32( due mesi prima della data richiesta per recedere dal rapporto di lavoro, se potrà fare valere una anzianità di due anni di servizio come dirigente, di ulteriori quindici giorni per ogni anno successivo di anzianità ma fino ad un massimo di quattro mesi).

Il regime più gettonato nel 2018 per cessare dal servizio ed accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata, con decorrenza 1° settembre 2018, sembra essere quello delle dimissioni volontarie da presentare entro il prossimo 28 febbraio.

A indirizzarli verso l’istituto delle dimissioni volontarie anziché quello del recesso con o senza preavviso potrebbe essere principalmente, se non esclusivamente, la considerazione che per andare in pensione il 1° settembre 2018 è sufficiente (per effetto dell’applicazione anche ai dirigenti scolastici della disposizione di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997) potere fare valere al 31 agosto 2018, 66 anni e tre mesi di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, mentre per quella anticipata 41 anni e sei mesi di anzianità contributiva, se donna e 42 anni e sei mesi se uomo, entrambe le anzianità senza arrotondamenti.

Per cessare dal servizio il 1° settembre 2019 dovrebbero invece potere fare valere, al 31 agosto 2019, in applicazione appunto dei nuovi requisiti introdotti in materia previdenziale dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la pensione di vecchiaia 66 anni e otto mesi di età; per quella anticipata, se donna, 41 anni e 11 mesi di anzianità contributiva, se uomo, 42 anni e 11 mesi.

Infine, gli effetti sulla direzione delle scuole autonome. Se la fuga dovesse avere le ipotizzate dimensioni, nell’anno scolastico 2018/2019 quasi il 40 per cento degli istituti in regime di autonomia verrebbe gestito da reggenti nominati dagli uffici scolastici regionali, a meno che non si riesca, cosa improbabile, a completare entro il 31 agosto 2018 il concorso a posti di dirigente scolastico bandito con il decreto 3 agosto 2017, n. 138.

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