di Francesco Ninfole
La Consob ha adottato gli orientamenti dell’autorità europea dei mercati (Esma) sui requisiti della Mifid2 in materia di product governance, secondo cui emittenti e distributori devono definire un mercato di riferimento per gli strumenti finanziari. Ciò implica che gli intermediari (come banche e sim) potranno escludere alcune categorie di clienti dall’acquisto di prodotti eccessivamente rischiosi. Perché questo succeda produttori e distributori (che possono coincidere) devono garantire adeguate procedure. Il documento di Esma e Consob fornisce linee guida per far sì che i principi della Mifid 2 siano tradotti in modo più dettagliato. Dopo l’adozione della Commissione di controllo (che ha pubblicato sul sito il documento anche in italiano), gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob dovranno rispettare gli orientamenti dell’Esma. La disciplina della product governance si applica a tutti i prodotti e a tutela di qualsiasi investitore (retail, professionale, controparte qualificata).
Secondo quanto scritto negli orientamenti Esma-Consob, in prima battuta i produttori dovranno definire un mercato di riferimento per gli strumenti emessi considerando le principali caratteristiche dei clienti: tipologia, conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria (con attenzione rivolta alla capacità di sostenere le perdite), tolleranza al rischio, esigenze e obiettivi (per i dettagli si veda la tabella in pagina). Un’ulteriore valutazione è poi fatta dai distributori dello strumento finanziario, che possono restringere la platea di clienti oppure allargarla, ma in quest’ultimo caso solo raramente e in circostanze debitamente giustificate. Le decisioni sono caso per caso e devono essere prese da organi di alto livello predisposti all’interno dell’intermediario. In teoria un piccolo investitore potrebbe comprare comunque un prodotto molto rischioso (dimostrando di avere un profilo adeguato), ma gli strumenti dovrebbero uscire dal catalogo dei prodotti venduti e la banca non potrebbe suggerirne l’acquisto.
La product governance chiede così a banche e intermediari una sorta di autodisciplina sul collocamento degli strumenti finanziari. Con la Mifid 2, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, si è riconosciuto che la trasparenza da sola non basta a correggere le asimmetrie informative e il possibile mis-selling. Perciò si è stabilito che l’interesse del cliente debba essere tutelato sin dalla creazione del prodotto e fino alla distribuzione, con coinvolgimento dei vertici societari. Gli strumenti finanziari devono essere da subito adeguati al profilo e ai bisogni del cliente. La product governance si affianca a un altro strumento previsto dalla Mifid 2, la product intervention, che dà invece alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere la vendita di prodotti troppo rischiosi ad alcune tipologie di clienti. (riproduzione riservata)

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