Il Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018 dell’IVASS modifica la regolamentazione in materia di Gestioni Separate relative alle polizze vita rivalutabili.

L’Ivass ha pubblicato la relazione illustrativa che spiega le modifiche apportate.

Le modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 introducono nuove disposizioni per la
determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata.

Il fondo utili
La regola di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che
prevede l’attribuzione, alla chiusura del periodo di osservazione, delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consente all’impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli.
L’attribuzione di tutte le plusvalenze al rendimento della gestione separata nell’anno stesso
di realizzo può determinare, inoltre, per gli assicurati facenti parte della gestione separata in quell’anno, il riconoscimento di un rendimento di entità sproporzionata rispetto a quello
riconosciuto, in futuro, ai contratti esistenti o a quelli stipulati successivamente.

In sintesi, la previgente disciplina per il calcolo del tasso medio di rendimento, che
riconosceva unicamente tale modalità di calcolo, non consentiva – in alcuni contesti di
mercato –il pieno rispetto del principio che richiede alle imprese di garantire nel tempo
un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata
(Regolamento 38/2011, articolo 4).

Le modifiche introdotte consentono alle imprese di prevedere, per i nuovi contratti,
modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto
dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili”. Tale fondo ha natura di riserva matematica e concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Le nuove regole di determinazione del tasso medio di rendimento potranno essere introdotte anche per le gestioni separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento. Tuttavia le medesime si applicheranno solo ai contratti stipulati
successivamente alle modifiche dei regolamenti delle gestioni separate. In una medesima
gestione separata potranno, pertanto, coesistere contratti ai quali si applicano due diverse
regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive
condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

Nei casi di coesistenza in una stessa gestione separata di “coorti” di assicurati le cui
prestazioni si rivalutano in base a tassi di rendimento determinati con regole differenti (con e senza fondo utili) il regolamento individua le modalità per la determinazione delle
plusvalenze nette realizzate accantonabili al fondo utili.

Trattamento degli strumenti derivati
Le previgenti disposizioni del Regolamento n. 38/2011 obbligavano le imprese a tener conto, nella determinazione del risultato finanziario della gestione separata, degli utili e delle perdite conseguiti nel periodo di osservazione a seguito dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati, anche nei casi in cui le rinegoziazioni periodiche infra-annuali sono parte di una strategia documentata. Il Provvedimento normativo di modifica del Regolamento n. 38/2011 introduce la possibilità di avvalersi di una deroga contabile per consentire di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, prevedendo l’accantonamento dei proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di ciascun periodo di osservazione della gestione separata fino alla data di chiusura dell’operazione.

La deroga consente di associare all’utilizzo di strumenti derivati su titoli iscritti nella gestione separata, effetti sul rendimento della gestione stessa, correlati alla durata della strategia utilizzata anziché alla durata dello strumento finanziario derivato, qualora lo stesso sia parte di una strategia documentata e approvata dall’organo amministrativo.

L’esercizio della deroga è accompagnato da presidi di governance e di tutela del consumatore che includono:
(i) formalizzazione della decisione e valutazione preventiva di ogni strategia da parte dell’organo amministrativo;
(ii) predisposizione di una dettagliata documentazione relativa alla contabilizzazione di ciascuna operazione;
(iii) evidenza dell’operazione nel libro mastro della gestione separata;
(iv) verifica, da parte di una società di revisione, della correttezza del calcolo del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento.

Ove esercitata dall’impresa, la deroga introdotta comporta, l’applicazione di una regola di
determinazione del tasso medio di rendimento diversa da quella sinora prevista, regola che
esplicherà i suoi effetti su tutti i contratti collegati alla gestione separata. Le imprese che
intendono avvalersi della citata deroga anche per le gestioni separate già costituite
dovranno, pertanto, prevedere una modifica del vigente Regolamento della gestione
separata, da attuare previa delibera dell’organo amministrativo, nonché l’invio di un’apposita comunicazione ai titolari di contratti già in essere. Tale comunicazione, da trasmettere al contraente con congruo anticipo rispetto all’effettiva efficacia della modifica, deve contenere la chiara evidenza della modifica introdotta al fine di consentirgli di effettuare una scelta libera e pienamente consapevole tra la possibilità di accettare la modifica o, all’opposto, di esercitare il diritto di riscatto senza oneri o il trasferimento ad altra gestione, anch’esso senza oneri.

Il provvedimento si può leggere sul sito dell’Istituto di vigilanza: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2018/provv-68/Provvedimento_n_68_del_14_febbraio_2018.pdf